Controllo giudiziario non cancella il rischio infiltrativo: legittima la conferma dell’interdittiva (TAR Puglia n. 1307 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il positivo esito del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 non è assimilabile a un giudicato di accertamento e non esaurisce il potere valutativo del Prefetto. La chiusura del controllo non ha efficacia riabilitante: non cancella gli eventi che hanno dato sostanza al rischio infiltrativo né impedisce di valorizzare, ai fini della conferma dell’interdittiva antimafia, fatti e relazioni sopravvenuti, purché la motivazione ne dia compiuta e concludente evidenza e li pondera con il percorso compiuto dall’imprenditore. L’art. 94-bis del codice antimafia presuppone un’agevolazione occasionale e un giudizio prognostico di emendabilità: la Prefettura non può applicare la misura più blanda a un’impresa che ha già ritenuto non emendata dal più incisivo controllo giudiziario.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di un’impresa individuale di allevamento di bovini e bufalini nella zona garganica. La documentazione antimafia le è stata richiesta dal Comune, per una concessione di terreni demaniali a uso zootecnico, e dall’AGEA, per l’erogazione di fondi europei. Il Prefetto di Foggia ha emesso un’interdittiva antimafia fondandola sul pericolo di condizionamento derivante dalla posizione del marito convivente, gravato da precedenti e ritenuto contiguo a batterie mafiose del territorio.
La ricorrente ha impugnato l’interdittiva e, con successivi motivi aggiunti, il provvedimento AGEA di decadenza dai contributi e intimazione di restituzione, il diniego di revoca e, da ultimo, il provvedimento con cui la Prefettura ha confermato l’interdittiva dopo la chiusura del controllo giudiziario. Quest’ultimo, concluso positivamente, era stato revocato dal giudice della prevenzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse: il provvedimento di conferma del 21 aprile 2023 è frutto di rideterminazione ex novo e ha sostituito l’interdittiva del 2020. Restano da esaminare i motivi aggiunti.
Quanto ai provvedimenti AGEA, il Tribunale esclude che l’ammissione al controllo giudiziario determini una sospensione ex lege dell’informativa: il comma 7 dell’art. 34-bis richiama solo alcuni effetti, quelli dell’art. 94 del codice antimafia, e configura una temporanea quiescenza che consente di non restituire i contributi già percepiti, non di ottenere quelli non ancora erogati. Il controllo non ha efficacia retroattiva. La legittimità della conferma dell’interdittiva, inoltre, evidenzia un profilo di improcedibilità anche dei primi due motivi aggiunti per difetto sopravvenuto d’interesse.
Sul provvedimento di conferma, il TAR richiama il principio per cui le favorevoli conclusioni dell’amministratore giudiziario non equivalgono a un giudicato: si prestano a una valutazione ulteriore, purché argomentata e supportata da riscontri istruttori. Il controllo giudiziario è parentesi cautelare ed emendativa proiettata al futuro affrancamento; l’informativa, anche successiva, ingloba la storia dell’imprenditore, i legami passati e le vicende pregresse ancora significative. Il Prefetto può dunque individuare episodi verificatisi anche durante la fase monitorata, purché ne dia concludente evidenza motivazionale.
Alla luce di tali coordinate, e valorizzati i fatti sopravvenuti che aggravano l’impianto indiziario, il giudizio di pericolo di condizionamento si rivela più probabile che non. La contestazione dei legami è giudicata generica, e l’assenza di condanne penali irrilevante ai fini prognostici. Quanto all’art. 94-bis, il Collegio esclude che la misura collaborativa possa sostituire l’interdittiva: sarebbe illogico ritenere emendabile con misura più blanda una realtà già ritenuta non emendata dal controllo giudiziario.
I terzi motivi aggiunti sono quindi respinti nel merito; le spese sono integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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