Conversione permesso protezione speciale in lavoro ammessa anche dopo decreto Cutro (TAR Toscana n. 1227 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione transitoria di cui all’art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, nel prevedere che i permessi di soggiorno per protezione speciale in corso di validità sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, stabilisce che «resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge». Tale facoltà non è subordinata alla data di presentazione dell’istanza, ma alla circostanza che il titolo sia ancora valido al momento dell’entrata in vigore della novella. È pertanto illegittimo il diniego fondato sull’assunto che, per effetto del cd. decreto Cutro, le domande di conversione presentate dopo il 4 maggio 2023 non siano più accoglibili. La circolare amministrativa che recepisce tale lettura, in quanto contra legem, può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione, senza necessità di autonoma impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Questura di Arezzo il 27.4.2022, con scadenza al 3.3.2024, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 25/2008. Avendo svolto attività lavorativa in Italia, il 15.01.2024 presentava, tramite il difensore, istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

L’Ufficio Immigrazione respingeva l’istanza con provvedimento del 17.01.2024, comunicato a mezzo PEC, sul presupposto che il d.l. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, avesse soppresso la possibilità di conversione per le domande presentate dopo l’entrata in vigore (4 maggio 2023). Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 20/2023. Il Ministero dell’Interno si costituiva, depositando relazione amministrativa. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 178/2024 e tratteneva la causa in decisione all’udienza del 9 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda l’interpretazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023. Il Collegio rileva che la norma prevede espressamente che i permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, d.lgs. n. 286/1998, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, e che «resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge».

Da tale formulazione il Tribunale deduce che la facoltà di conversione non è legata alla data di presentazione dell’istanza, ma alla circostanza che il titolo sia in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della novella. La lettura opposta, sostenuta dall’Amministrazione e recepita nella circolare ministeriale del 1.06.2023, si pone in contrasto con il dato normativo.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza conforme (sentenze 9 aprile 2024, nn. 402 e 403; 22 aprile 2024, n. 487; 22 maggio 2024, nn. 619 e 620), che ha già affermato come la normativa transitoria debba essere interpretata nel senso di consentire la conversione del permesso per protezione speciale ancora valido al momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023.

Nel caso concreto, il titolo del ricorrente era in corso di validità il 4 maggio 2023, sicché trovava applicazione la disposizione transitoria e la conversione avrebbe dovuto essere consentita, ricorrendone i requisiti di legge. Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo.

Il Tribunale precisa inoltre che l’annullamento non richiede la caducazione della circolare, ciò che sposterebbe la competenza territoriale al TAR Lazio. Una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione, come affermato dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 5664 del 2017 e dal TAR Lazio n. 9882 del 2021. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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