Confisca urbanistica e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 173 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di confisca e acquisizione gratuita al patrimonio comunale adottato ai sensi dell’art. 44 d.P.R. n. 380/2001 perde efficacia lesiva quando l’amministrazione, riconosciuto l’errore materiale nell’individuazione catastale della particella, lo annulli in parte qua con determinazione in autotutela, disponendo la cancellazione della trascrizione. Ne consegue la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo più configurabile alcuna utilità concreta all’annullamento giurisdizionale. Analoga declaratoria si impone per la domanda risarcitoria che il ricorrente dichiari di voler riproporre in separato giudizio, poiché tale rinuncia non formale evidenzia la carenza di interesse attuale alla decisione. La soccombenza virtuale dell’ente giustifica la condanna alle spese residue in favore del ricorrente, nonostante l’esito solo processuale del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente apprende nel corso di una trattativa di vendita che il Comune di Latina ha confiscato e acquisito al proprio patrimonio, con trascrizione nei pubblici registri, il terreno di cui è comproprietario al 50%. I provvedimenti non gli erano mai stati notificati. L’interessato deduce di essere del tutto estraneo alla vicenda penale relativa a una lottizzazione abusiva e di non avere alcun collegamento con l’area interessata dalla stessa.
Propone ricorso per l’annullamento della determinazione dirigenziale e del presupposto provvedimento di confisca, oltre che della variazione catastale, contestando la violazione dell’art. 44 d.P.R. n. 380/2001, il difetto di istruttoria, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede. Avanza inoltre domanda risarcitoria, sostenendo che la trascrizione gli abbia impedito di concludere la vendita.
La Motivazione della Corte
Il Comune, costituendosi, riferisce che la trascrizione era stata richiesta in forza dell’acquisizione prodottasi ex lege per effetto della sentenza della Corte d’Appello di Roma, secondo quanto previsto dall’art. 44 t.u. edilizia. Solo a seguito del ricorso e dell’istruttoria svolta l’ente accerta l’errore materiale nell’indicazione catastale della particella: l’area della lottizzazione era altra rispetto a quella in proprietà del ricorrente. L’amministrazione rappresenta di essersi attivata per l’annullamento in autotutela.
Con determinazione successiva il Comune rettifica la propria precedente determinazione, disponendo testualmente di espungere la particella intestata al ricorrente dal provvedimento di acquisizione, che è annullato in parte qua, con autorizzazione alla cancellazione della trascrizione.
Il Tribunale rileva che, per effetto di tale intervento, i provvedimenti impugnati hanno perduto la loro portata lesiva. Non sussiste più alcun interesse all’annullamento giurisdizionale, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Analoga sorte segue la domanda risarcitoria. Il ricorrente, nella memoria di replica, dichiara di non avere allo stato interesse alla relativa definizione e di volerla riproporre in separato giudizio. Questa rinuncia non formale evidenzia la carenza di interesse attuale alla decisione anche sotto tale profilo.
Sul piano delle spese, il Tribunale compensa per metà le spese di lite, rilevando che il ricorrente avrebbe potuto tentare una interlocuzione stragiudiziale con il Comune per evitare la lite. Le restanti spese, liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori, sono poste a carico del Comune in ragione della prevalente soccombenza, ancorché virtuale. Le spese tra ricorrente e Agenzia delle Entrate sono integralmente compensate, essendo impugnati in via principale atti comunali.
Nota della Redazione
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