Le cuccette per cani e le recinzioni senza opere murarie non richiedono (TAR Lazio n. 175 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le opere di modesta entità, non saldamente ancorate al suolo e destinate a ricovero di animali, quali cuccette in legno appoggiate a terra e recinzioni con paletti e rete metallica prive di opere murarie, rientrano nell’attività edilizia libera e non necessitano di permesso di costruire. L’ordine di demolizione che le qualifichi come nuova costruzione senza valutare la natura precaria, le dimensioni e la destinazione dei manufatti è viziato per difetto di motivazione. La serialità e il numero delle opere non valgono di per sé a trasformare in stabile ciò che stabile non è. Il Comune deve inoltre motivare in ordine alla rilevanza sismica degli interventi, non essendo tale rilevanza evidente quando si tratti di manufatti riconducibili alle categorie “prive di rilevanza”.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di terreni agricoli siti nel Comune di Pignataro Interamna, aveva realizzato sul fondo diciotto recinti con paletti e rete metallica, sedici cuccette in legno di ridotte dimensioni destinate a ricovero dei cani, diciotto cancelli in ferro e due cancelli carrabili scorrevoli. Il Servizio Tecnico comunale aveva qualificato tali opere come edilizia abusiva e aveva ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni.
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza limitatamente al capitolo primo, sostenendo la riconducibilità dei manufatti all’art. 6, comma 1, lett. e) quinquies, del d.P.R. n. 380/2001, che contempla gli interventi di edilizia libera per il ricovero di animali. Il Comune si è costituito eccependo il carattere non precario delle opere e la conseguente necessità del titolo abilitativo e dell’autorizzazione sismica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione materiale che le cuccette sono di ridotte dimensioni e appoggiate direttamente al suolo, su terra battuta ed erba. Richiamando un orientamento consolidato su fattispecie sovrapponibile, il Tribunale qualifica le opere come entità precarie, amovibili, prive di impatto paesaggistico e volumetrico: la loro destinazione funzionale al ricovero animale e la facile asportabilità escludono la necessità del titolo edilizio.
La difesa comunale fondava la pretesa abilitativa sul carattere seriale degli interventi. Il Tribunale respinge l’argomento: le pronunce invocate dal Comune — Cons. Stato n. 795 del 2017 e TAR Calabria n. 600 del 2022 — riguardavano opere ancorate stabilmente al suolo mediante componenti murarie. Nel caso concreto il carattere precario esclude il permesso di costruire e rende illegittima la sanzione reale.
Quanto alle recinzioni, il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 2029 del 2020: la posa di una recinzione esprime lo ius excludendi alios e non richiede titolo quando, per il materiale di scarso impatto visivo e le dimensioni, non comporti apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale. La distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios va verificata in concreto sulle caratteristiche del manufatto. Anche i cancelli in ferro e rete metallica, privi di opere murarie, non realizzano un impatto rilevante.
Il Collegio esclude inoltre che le opere, per dimensioni, uso e materiali, incidano sul suolo agricolo. Infine rileva il difetto di motivazione sull’autorizzazione sismica: l’art. 94-bis, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 esonera gli interventi di minore o priva rilevanza, e la relativa valutazione non era evidente nel caso concreto. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’ordine di demolizione limitatamente al capitolo primo e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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