Rinnovo concessione suolo pubblico per distributore: distanze e deroga (TAR Lombardia n. 1431 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo di una concessione di occupazione di suolo pubblico per impianto di distribuzione carburanti resta disciplinato dalle regole sul titolo concessorio e dal rispetto dei limiti di distanza, non dalla disciplina di razionalizzazione della rete degli impianti. Le previsioni sui casi di incompatibilità degli impianti, introdotte dalla legge n. 124/2017, operano sul piano della verifica della rete esistente e dell’eventuale decadenza, non sul rinnovo di concessioni ormai scadute. Il termine fissato dall’art. 28 del d.l. n. 98/2011 per le verifiche di compatibilità degli impianti esistenti non si applica al diniego di rinnovo di un titolo scaduto. La deroga ai dodici metri dall’intersezione prevista dall’art. 46, comma 6, d.P.R. n. 495/1992 richiede una valutazione tecnica che il Comune compie nell’ambito della propria discrezionalità, insindacabile se non manifestamente irragionevole o sproporzionata.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di un impianto di distribuzione carburanti collocato in un’area del Comune di Milano, all’incrocio tra due strade cittadine. Nel 2016 l’Amministrazione aveva negato il rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico; quel diniego è stato annullato dal TAR con una precedente pronuncia, che ha imposto al Comune di riattivare il procedimento e di verificare, in contraddittorio con la società, la possibilità di applicare la deroga prevista dall’art. 46, comma 6, d.P.R. n. 495/1992.
Riattivato il procedimento, la società ha prodotto la documentazione tecnica sulle possibili soluzioni progettuali. Dopo il preavviso di rigetto e le controdeduzioni della ricorrente, il Comune ha negato il rinnovo della concessione, assegnando un termine per l’elaborazione di una soluzione alternativa rispettosa della distanza dei dodici metri dall’intersezione. La società ha impugnato il provvedimento e, con motivi aggiunti, ha contestato l’inerzia dell’Amministrazione rispetto alle ipotesi progettuali successive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibili i motivi aggiunti, perché non riferiti al provvedimento impugnato: rispetto alle ulteriori ipotesi progettuali la ricorrente avrebbe potuto attivare il rito del silenzio previsto dall’art. 117 c.p.a. Il ricorso introduttivo è invece respinto nel merito.
Il percorso argomentativo muove dall’effetto conformativo della precedente pronuncia, che aveva imposto un nuovo procedimento in contraddittorio. Il Tribunale conferma l’applicabilità dell’art. 46 d.P.R. n. 495/1992 alla fattispecie concreta e ritiene che l’Amministrazione abbia dato attuazione al dictum, adottando un provvedimento adeguatamente motivato sulla base di una rinnovata istruttoria.
La censura della ricorrente si fonda sull’assunto che la normativa sopravvenuta, in particolare i commi 112 e 113 dell’art. 1 della legge n. 124/2017, avrebbe individuato in modo tassativo i casi di incompatibilità degli impianti, escludendo il richiamo alle distanze regolamentari. Il Collegio respinge la tesi: le disposizioni citate riguardano la verifica dei presupposti per razionalizzare la rete esistente e per l’eventuale decadenza, e non il rinnovo di concessioni scadute. I limiti contenutistici e temporali della disciplina speciale non si applicano quindi all’ipotesi concreta, perché discendono da un’esigenza di tutela dell’impresa avviata che non ricorre quando il titolo concessorio è esaurito.
Analogamente è respinta la censura sul superamento del termine del 17 novembre 2011 previsto dall’art. 28 d.l. n. 98/2011: la concessione era scaduta il 31 dicembre 2013 e la vicenda non riguarda verifiche su impianti esistenti, bensì il mancato rinnovo di un titolo scaduto. La motivazione del diniego si fonda su valutazioni di sicurezza stradale condivisibili, riferite all’incremento del traffico urbano, e la decisione di negare il rinnovo appare in linea con la discrezionalità che connota il rilascio della concessione di bene pubblico, non manifestamente irragionevole né sproporzionata, richiamandosi sul punto un precedente del giudice d’appello amministrativo.
Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale lo esclude: la ricorrente è priva di titolo da circa dieci anni e l’attività amministrativa contraria al rinnovo si è susseguita almeno dal 2016. Il lungo rilascio del titolo in passato non può fondare un affidamento, perché il diniego si giustifica proprio in ragione delle sopravvenute modifiche della viabilità. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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