Spese di lite non sotto i minimi tariffari forensi (Cons. Stato n. 5767 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La quantificazione del compenso e delle spese è espressione di potere discrezionale, ma incontra il limite invalicabile delle soglie minime fissate dai parametri forensi: non è consentito attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il D.M. n. 147/2022 ha inteso limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie percentuali minime di riduzione al di sotto delle quali non è possibile andare. La liquidazione che si collochi sotto i valori tabellari, senza la riduzione consentita dall’art. 4, comma 4, del D.M. n. 55/2014, è illegittima.
Il Fatto
La vicenda origina da un giudizio di ottemperanza promosso da un docente per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il TAR per la Sardegna ha accolto il ricorso, nominando il commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza e liquidando le spese di lite in € 500,00.
L’appellante impugna esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di primo grado, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per essere stata la liquidazione operata al di sotto dei valori tabellari. Il Ministero si costituisce chiedendo il rigetto dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto le proprie pronunce su identica questione — n. 3897 del 7 maggio 2025, n. 4431 del 22 maggio 2025, n. 6935 del 5 agosto 2025, n. 7251 del 9 settembre 2025 e n. 9289 del 25 novembre 2025 — rese ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., tutte relative alla liquidazione delle spese nella materia della carta elettronica del docente.
Ribadisce il principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo ove si discosti dalla regola della soccombenza (Cons. St., sez. V, n. 5947 del 4 luglio 2024). Pur essendo la quantificazione espressione di discrezionalità, resta fermo il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cass. civ., sez. II, n. 34842 del 13 dicembre 2023).
Sul piano parametrale, la Corte valorizza il parere n. 2703 del 27 dicembre 2017 della Sezione consultiva, che aveva chiarito come le modifiche ai parametri mirassero a superare l’incertezza applicativa e a limitare il perimetro di discrezionalità, individuando soglie minime percentuali di riduzione. Il parere ha escluso che l’inderogabilità dei minimi tariffari contrasti con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia UE.
Ne deriva l’erroneità della quantificazione operata dal primo giudice, collocatasi al di sotto dei valori tariffari per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, pur tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4, del D.M. n. 55/2014. Il Collegio precisa però che la motivazione del TAR non è apodittica, trattandosi di contenzioso non complesso e seriale: l’appello è quindi accolto solo per la misura della liquidazione, che viene rideterminata in € 800,00 per il primo grado, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Quanto al secondo grado, il Ministero è condannato alle spese, liquidate in € 300,00, tenuto conto che il valore della controversia è limitato alle sole spese legali del primo grado, essendo stato impugnato unicamente tale capo.
Nota della Redazione
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