Sopravvenuta inefficacia della nota ministeriale e improcedibilità del ricorso (Cons. Stato n. 3643 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto venir meno dell’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato, per effetto di sopraggiunte indicazioni della giurisprudenza sovranazionale che ne minano il fondamento, determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso. In tal caso il giudice amministrativo non può spingersi alla verifica di merito della pretesa creditoria quando la relativa spettanza, non coperta da pregressi giudicati, esiga una preliminare determinazione in sede amministrativa. L’amministrazione procedente è pertanto chiamata a rideterminarsi, e la nota impugnata risulta superata dalle sopravvenienze. Il principio opera nei limiti di quanto non sia già coperto dal giudicato, che conserva la propria autonoma efficacia preclusiva.
Il Fatto
La società appellante aveva chiesto al TAR Lazio l’accertamento negativo dell’obbligo di corrispondere, per il 1998, il canone di concessione per il servizio pubblico di telecomunicazioni e l’annullamento della nota con cui il Ministero aveva richiesto il conguaglio per gli esercizi 1997 e 1998. Il TAR, con sentenza n. 1222/2021, aveva dichiarato in parte improcedibile il ricorso per l’effetto preclusivo del giudicato formatosi su una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, e per il resto lo aveva rigettato nel merito.
La società ha proposto appello, dolendosi del vincolo del giudicato, della mancata disapplicazione delle norme interne sul giudicato in contrasto con il diritto euro-unitario e del metodo di calcolo del conguaglio. Nelle more, il contenzioso parallelo di responsabilità dello Stato si è definito con pronuncia della Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene assorbente la fondatezza del primo motivo, incentrato sull’improcedibilità del gravame a fronte della sopravvenuta inefficacia della nota impugnata. Nei limiti di quanto non sia coperto dai precedenti giudicati, l’amministrazione è chiamata a rideterminarsi a fronte delle sopraggiunte indicazioni della giurisprudenza sovranazionale.
La Corte precisa che, nella misura in cui la spettanza delle somme controverse non risulti coperta dai giudicati pregressi — da cui deriverebbe l’originaria carenza di interesse — la verifica della correttezza della richiesta contenuta nella nota impone, a fronte delle sopravvenienze sovranazionali preminenti, una verifica prioritaria in sede amministrativa da parte della stessa amministrazione procedente.
Le somme richieste a titolo di conguaglio, pur trovando origine nell’analoga causa concessoria, assumono rilievo autonomo sul piano della determinazione, ai limiti con la cognizione ordinaria in ambito di mero quantum. La relativa effettiva spettanza, alla luce delle indicate sopravvenienze, deve quindi essere oggetto di preliminare determinazione in sede amministrativa, poiché la nota impugnata è superata dalle sopravvenienze stesse.
Il Collegio richiama il principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, osservando che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti o comunque inidonei a supportare una conclusione diversa. Ne deriva, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado, con compensazione delle spese del doppio grado per giusti motivi.
Nota della Redazione
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