Ordinanze sindacali di urgenza e controinteressato pretermesso nella impugnazione (TAR Molise n. 220 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 presuppongono l’impossibilità o l’inutilità del ricorso agli strumenti ordinari a fronte di una situazione non tipizzata di pericolo concreto, o anche solo potenziale, purché la sussistenza del pericolo emerga da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione. La genericità dei destinatari non inficia la legittimità dell’atto, dovendo comunque il precetto indirizzarsi a chi ha la disponibilità del bene. La mancata notifica dell’ordinanza agli interessati non incide sulla legittimità del provvedimento, ma solo sulla decorrenza della sua efficacia e sulla legittimità delle sanzioni. Nel giudizio di annullamento, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., il ricorso deve essere notificato al controinteressato individuato nell’atto, che sia portatore di interesse qualificato e antitetico; in difetto, l’impugnazione è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un terreno prospiciente l’alveo di un canale nel territorio comunale. Il Comune aveva adottato una prima ordinanza sindacale con cui ingiungeva ai proprietari di aree verdi e agricole incolte di eseguire gli interventi di pulizia entro il termine indicato, e una successiva determinazione dirigenziale con cui affidava a una ditta individuale l’incarico di taglio e pulizia degli alberi e degli argini, prevedendo il pagamento tramite lo scomputo della legna ricavata. Con una terza ordinanza il Sindaco disponeva in via di somma urgenza che la medesima ditta provvedesse alla bonifica e al taglio in aree private, preavvisando sanzioni per gli inottemperanti.

Il ricorrente impugnava i tre provvedimenti, deducendo violazione delle norme sul procedimento, difetto dei presupposti di necessità e urgenza, genericità della motivazione, travisamento e sviamento di potere. L’Amministrazione eccepiva la tardività del ricorso e, con riferimento alla determina, la mancata notifica alla ditta affidataria quale controinteressata pretermessa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera l’eccezione di tardività. Il ricorrente, senza essere contraddetto, aveva dedotto di non aver ricevuto comunicazione individuale del primo provvedimento, conoscendolo solo tramite la successiva ordinanza del 2021, unitamente alla quale lo aveva impugnato. La mancata notifica, tuttavia, non incide sulla legittimità dell’ordinanza: può rilevare sulla decorrenza dell’efficacia e sulle eventuali sanzioni, non sulla validità dell’atto.

Nel merito, il Tribunale ritiene la motivazione sufficiente. L’atto individua con chiarezza il pericolo di propagazione di incendi nel periodo estivo, legato all’incuria dei proprietari, e le ulteriori conseguenze per igiene, decoro e sicurezza. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. V, n. 105 del 03.01.2024, il Collegio ribadisce che le ordinanze di necessità e urgenza presuppongono un pericolo concreto o anche solo potenziale, purché sorretto da adeguata istruttoria e congrua motivazione. L’ampiezza dei destinatari non compromette la legittimità, poiché il potere dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 richiede la disponibilità del bene in capo al destinatario. Irrilevante è pure la mancata attuazione.

Quanto alla determina di affidamento, il Collegio supera la tardività ma accoglie l’eccezione di difetto di contraddittorio. La ditta affidataria è individuata nell’atto e portatrice di interesse qualificato e antitetico, secondo la nozione di controinteressato che unisce il dato formale dell’indicazione nominativa e quello sostanziale dell’interesse conservativo. Il ricorso doveva quindi essere notificato anche all’affidatario: l’impugnazione è inammissibile.

Analoga inammissibilità colpisce le censure sull’ordinanza del 2021 relative alle modalità di pagamento dell’affidataria, per il medesimo difetto di contraddittorio e perché atto presupposto non validamente impugnato. Nel resto, le doglianze di insufficiente motivazione e sviamento sono infondate: la limitata efficacia retroattiva dell’ordinanza dà atto del momento dell’ordine, senza finalità sanatoria, e l’allegazione fotografica non prova che i lavori fossero stati eseguiti in data anteriore. Sono infine inammissibili per difetto di interesse le censure sulla prospettazione di sanzioni future, prive di lesività attuale. Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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