Canone derivazione acque: natura dichiarativa della concessione e debenza (Cass. civ. Sez. I n. 18509 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di canoni demaniali per la derivazione e l’utilizzazione di acque pubbliche, la concessione ha natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che la fonte dell’obbligo di pagamento risiede nel prelievo e nell’utilizzo effettivo dell’acqua, non nel provvedimento concessorio né nella sua richiesta. Ne deriva che grava sull’utente, che abbia denunciato la disponibilità del pozzo, l’onere di provare l’inattività delle opere di captazione per il periodo cui i canoni si riferiscono. Il relativo accertamento, involgendo una quaestio facti, è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. La valutazione delle prove, anche quando si invochi la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non è censurabile in cassazione se non nei rigorosi limiti del vizio di motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente, subentrata per fusione a una s.r.l. titolare di un pozzo in un comune toscano, ha agito davanti al tribunale per accertare l’insussistenza del proprio obbligo di pagamento dei canoni per l’utilizzo dell’acqua pubblica, con annullamento della relativa cartella di pagamento e declaratoria di prescrizione del credito vantato dall’amministrazione demaniale.
Il pozzo era stato denunciato nel 1994 e per esso era stata presentata, nel gennaio 1997, domanda di concessione di derivazione per uso industriale e antincendio. A fronte del silenzio, il pozzo non fu mai utilizzato e la società stipulò un contratto di fornitura con il gestore dell’acquedotto pubblico. Solo nel dicembre 2005 apprese dell’archiviazione della domanda e della richiesta di pagamento dei canoni 2001-2005, cui seguì la pretesa dell’Agenzia del Demanio per un periodo precedente. La domanda fu respinta dal tribunale e la Corte d’appello confermò la decisione, richiamando il precedente delle Sezioni unite sulla natura dichiarativa della concessione. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i profili di diritto e di fatto e muove dal principio sancito dalle Sezioni unite n. 3162 del 2011, reso in tema di prescrizione dei canoni demaniali. Da esso si ricava che la fonte giuridica dell’obbligazione risiede nel legittimo prelievo dell’acqua, con la conseguenza che il diritto all’esazione e il corrispondente obbligo di pagamento derivano direttamente dalla derivazione e dall’utilizzo, restando la concessione un atto meramente dichiarativo.
Il primo motivo, con cui la ricorrente sosteneva che nel caso concreto non vi era stata alcuna derivazione e che il canone era stato calcolato sul consumo massimo indicato nella domanda, è dichiarato infondato. La Corte osserva che l’assenza di prelievo involge un accertamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità; il profilo relativo alle modalità di calcolo è invece inammissibile, non risultando dalla sentenza impugnata e non avendo la ricorrente precisato i tempi e i luoghi processuali in cui la questione era stata trattata.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte ribadisce che l’apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito non è sindacabile in cassazione, neppure evocando la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; tale censura è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia disatteso un’onere di prudente apprezzamento o abbia attribuito alla prova un valore di prova legale. Nella specie la Corte territoriale ha adeguatamente valutato il sopralluogo, collocato al termine del periodo cui i canoni si riferivano, e il contratto di fornitura, che non escludeva il contemporaneo utilizzo del pozzo. Quanto alla violazione dell’art. 2697 cod. civ., essa non coglie la ratio decidendi, fondata sulla natura dichiarativa della domanda di concessione.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per una ragione processuale decisiva: la ricorrente impugna la decisione di secondo grado come se questa avesse statuito nel merito sulla prescrizione dei canoni 1999-2000, mentre la sentenza impugnata ha esaminato l’eccezione solo con riferimento ai canoni 2001-2005. Poiché non è stata dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, la censura risulta priva di fondamento. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese e il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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