Canone locazione impianti pubblicitari comunali e IVA senza riduzione 30 per cento (Cass. civ. Sez. I n. 14715 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sul valore aggiunto, il comune che concede in locazione a privati i propri impianti pubblicitari agisce con fine di lucro e non in veste di pubblica autorità, sicché il relativo canone è soggetto a IVA. L’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507 del 1993, nel testo modificato dall’art. 145, comma 55, d.lgs. n. 388 del 2000, riferisce la commisurazione all’effettiva occupazione del suolo pubblico ai soli canoni di concessione, e non anche ai canoni di locazione degli impianti comunali. La riduzione del 30% prevista dalle delibere comunali del 1997 e del 1999 opera pertanto solo per i canoni concessori dovuti per gli impianti privati. Avverso la sentenza d’appello che non tenga conto del giudicato esterno formatosi prima del suo deposito va proposta revocazione, non ricorso per cassazione. Il vizio di motivazione è deducibile, dopo la riforma del 2012, solo se si converte in violazione di legge.

Il Fatto

Con cinque avvisi di pagamento emessi nel 2006, il Comune di Roma ha richiesto a una società di impianti pubblicitari il credito residuo relativo ai canoni di locazione degli impianti comunali denominati “SPQR” per l’anno 2003, per un importo complessivo di poco inferiore ai trentamila euro. La società ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Roma, che l’ha rigettata. Anche la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame, escludendo l’applicabilità della riduzione del 30% e la commisurazione all’effettiva occupazione del suolo per i canoni di locazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia l’omessa pronuncia sull’eccepita illegittima applicazione dell’IVA. La Suprema Corte rileva che il motivo di appello non risulta esaminato nella sentenza impugnata. Richiamando un orientamento consolidato, afferma che, una volta accertata l’omissione, può decidere direttamente la causa, senza rinvio, ove la questione di diritto risulti infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

Nel merito, il motivo è infondato. In tema di IVA, gli enti pubblici non sono soggetti passivi per le attività svolte in veste di pubblica autorità, salvo che il mancato assoggettamento provochi distorsioni della concorrenza. Sono invece soggetti passivi quando agiscono secondo lo stesso regime degli operatori privati. Nella specie si tratta di locazione di impianti pubblicitari su strada, attività svolta con fine di lucro, quale impiego produttivo di un bene di cui l’ente ha la disponibilità: l’IVA è dunque dovuta.

Il secondo motivo, relativo all’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507 del 1993, è parimenti infondato. Sul piano letterale, la locuzione “commisurati, questi ultimi” si riferisce ai soli canoni di concessione, nominati per ultimi. Sul piano logico, il canone degli impianti privati, oggetto di concessione di suolo pubblico, deve essere commisurato all’effettiva occupazione, mentre il canone di locazione degli impianti comunali è calcolato sulla superficie espositiva. I precedenti invocati riguardano fattispecie diverse, relative alla COSAP e a impianti privati su suolo pubblico.

Il terzo motivo è inammissibile. La società ha dedotto per la prima volta in cassazione il giudicato esterno asseritamente formatosi prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni. La Corte ribadisce che avverso la sentenza d’appello che non tenga conto del giudicato formatosi prima del suo deposito va proposta revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., e non ricorso per cassazione.

Anche il quarto motivo è inammissibile. Dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. del 2012, il vizio di motivazione è deducibile solo se si converte in violazione di legge, per omessa motivazione o mera apparenza. La Corte d’appello ha invece esposto con chiarezza le ragioni della decisione, sicché la censura si risolve in una rivisitazione del giudizio di merito. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *