Commissione concorso universitario, qualifica estera secondo il d.m. 662/2016 (TAR Lombardia n. 3079 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La corrispondenza della qualifica accademica di un commissario proveniente da ateneo estero a quella di professore di prima fascia si accerta esclusivamente sulla base della tabella ministeriale di cui al d.m. 1° settembre 2016, n. 662, richiamata dal regolamento di ateneo. È pertanto illegittima la nomina del commissario che, nell’ordinamento di provenienza, rivesta una qualifica equiparata a quella di professore associato, non rilevando l’anzianità di servizio né il prestigio degli incarichi svolti. Il vizio di composizione dell’organo collegiale è assimilabile al vizio di incompetenza: una volta accertato, assorbe le restanti censure e impone la regressione della procedura, con annullamento degli atti di approvazione della graduatoria e di mancata ammissione. La doglianza sulla composizione della commissione è tempestiva quando proposta contro il provvedimento che ha effetti lesivi immediati, essendo la nomina dell’organo tecnico atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla procedura per la chiamata di un professore ordinario bandita dall’Università degli Studi di Milano, per un settore concorsuale dell’area filologica e letteraria. Collocatasi quarta nella graduatoria per titoli, non accedeva alla prova orale, riservata ai primi tre classificati secondo il regolamento di ateneo. Il concorso era poi definito con l’approvazione della graduatoria finale e la chiamata del vincitore.
La candidata impugnava gli atti della procedura articolando dodici motivi, chiedendo l’annullamento degli stessi e la condanna dell’ateneo alla riedizione del concorso con una commissione in diversa composizione. L’Università eccepiva l’inammissibilità di alcuni motivi per omessa notifica ad altri concorrenti e la tardività di altri, contestando nel merito tutte le censure.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso sul motivo relativo alla composizione della commissione, giudicato di più pronta soluzione e perciò esaminato con precedenza in applicazione del criterio della ragione più liquida. L’eccezione di tardività è respinta: la nomina della commissione è atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, sicché i relativi vizi si fanno valere con l’impugnazione della graduatoria o, come nel caso concreto, dell’atto di mancata ammissione alla prova orale, che ha prodotto l’effetto lesivo immediato. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 1408 del 2011 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 3417 del 2022.
Nel merito, l’art. 18 l. n. 240/2010 demanda ai regolamenti di ateneo la disciplina della chiamata. Il regolamento dell’Università prevede, all’art. 12, co. 2, che la commissione per i professori di prima fascia sia composta da tre professori di prima fascia; il co. 5 richiede che i commissari stranieri appartengano a ruoli equivalenti e che la corrispondenza della qualifica sia attestata dai Consigli dei Dipartimenti sulla base del d.m. n. 662/2016. Il vizio di composizione dell’organo è assimilato all’incompetenza, con effetto assorbente sulle altre censure, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. IV, n. 6257 del 2018, Cons. Stato, Sez. V, n. 8269 del 2020 e Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5 del 2015.
Il commissario designato, docente di un ateneo belga, risultava inquadrato come semplice “professeur”, qualifica che la tabella ministeriale equipara alla seconda fascia, e non come “professeur ordinaire”, corrispondente alla prima. La circostanza che lo stesso fosse dipendente dell’ente nazionale di ricerca e vi ricoprisse il rango intermedio di “maitre de recherche” confermava l’impossibilità di conseguire la qualifica equivalente a quella di professore ordinario.
Il Tribunale esamina anche la relazione istruttoria depositata dall’ateneo in esecuzione dell’ordinanza con cui erano stati richiesti chiarimenti. Ne esclude ogni valore probante quanto all’indicazione del commissario come professore ordinario nel sito di un’università italiana, poiché la qualifica va rintracciata nell’ordinamento di provenienza. Ritiene poi ininfluente il rilievo sull’anzianità trentennale e sugli incarichi di prestigio, giacché il possesso delle qualifiche accademiche esige designazioni formali e la corrispondenza va attestata sulla base del decreto ministeriale, non mediante una verifica in concreto delle esperienze del designando.
Il ricorso è dunque accolto, con annullamento dei provvedimenti di non ammissione alla prova orale e di approvazione della graduatoria finale, regressione della procedura alla nomina di una nuova commissione e assorbimento delle restanti censure ed eccezioni. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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