Accertamento di conformità e volumetria: il piano scosceso non elude il diniego (TAR Sardegna n. 181 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di una Scia in sanatoria e del connesso accertamento di conformità, il diniego del titolo edilizio è legittimo quando la difformità di quota del fabbricato rispetto al progetto assentito si traduce in un aumento di volumetria che non può qualificarsi come variazione non essenziale. La deroga alla disciplina delle altezze prevista per i terreni scoscesi presuppone che il piano scosceso risulti rappresentato negli elaborati dei titoli edilizi; in difetto, trova applicazione la regola generale del piano di riferimento. La valutazione tecnica dell’amministrazione, se coerente con le risultanze progettuali e non smentita da elementi contrari, non è sindacabile nel merito. Ne segue la conferma delle contestazioni fondate sull’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e sull’art. 16 della L.R. n. 23/1985.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile, impugnano il diniego di permesso di costruire adottato dal Comune in relazione a una pratica di Scia in sanatoria per accertamento di conformità di opere non essenziali. Il provvedimento si fonda su una pluralità di contestazioni: incremento di altezza e di volume rispetto alle concessioni edilizie rilasciate, violazione delle norme del Regolamento Edilizio in materia di piano di riferimento, altezze, volumetria, parcheggi, recinzione e compilazione della modulistica SUAPE.
Il diniego giunge all’esito di un procedimento avviato da un verbale di ispezione della Polizia Locale, seguito da una comunicazione di accertamento di opere abusive e da un’ordinanza di riduzione in pristino. Esperita la fase dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e valutate le controdeduzioni, il Comune ha respinto l’istanza. I ricorrenti hanno impugnato anche gli atti endoprocedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso ritenendo infondati i motivi nel merito. Il nodo centrale è l’individuazione del piano di riferimento per la misurazione delle altezze. I ricorrenti sostengono che il lotto prospetta su strade a differente altezza e invocano la deroga prevista per i piani scoscesi dal comma III dell’art. 30 del Regolamento Edilizio.
Il Tribunale osserva che nelle planimetrie allegate alle concessioni edilizie non è rappresentato alcun piano scosceso. Trova quindi applicazione la regola generale del comma I dell’art. 30, con le conseguenti risultanze sul mancato rispetto delle altezze rispetto ai titoli concessori. La difformità è ammessa dalla stessa difesa attraverso la relazione del tecnico di parte, che quantifica il dislivello tra la quota del pavimento e la sistemazione definitiva del terreno.
Il dato quantitativo è decisivo. Il tecnico dei ricorrenti riconosce che il fabbricato è realizzato a una quota più alta rispetto al progetto approvato e calcola il volume realizzato in misura superiore a quello assentito dalle concessioni. La parte valutativa della relazione, secondo cui si tratterebbe di difformità non essenziale, non è condivisibile: la variazione si traduce in un aumento di volumetria che eccede i limiti del titolo edilizio.
Dall’inapplicabilità della deroga segue la fondatezza delle contestazioni relative all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 16 della L.R. n. 23/1985, oltre a quelle sugli artt. 30, 31 e 32 del Regolamento Edilizio. Il Collegio conferma anche le violazioni degli artt. 37 e 38, per il mancato rispetto del rapporto tra volume e superficie destinata a parcheggio, non individuata nelle planimetrie di progetto.
Quanto alla recinzione, la contestazione dell’art. 58 del Regolamento Edilizio è corretta perché l’opera non è conforme alla disciplina delle zone rurali e non è stata richiesta la regolarizzazione prospettata in ricorso. Parimenti legittima è la censura sull’art. 13, comma 11, posto che le carenze progettuali permangono. Il secondo motivo, fondato sull’esclusione del vespaio dal calcolo volumetrico, è respinto perché la relazione tecnica di parte conferma il superamento delle altezze. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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