Istituzione dell’assistente infermiere: figura di supporto e non sovrapposizione con la professione infermieristica (TAR Lazio n. 14262 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di legittimazione collettiva, il ricorso proposto da un’associazione sindacale che agisca a tutela di posizioni soggettive di una parte soltanto della categoria rappresentata, ovvero quando le posizioni degli associati possano essere tra loro contrapposte. L’assistente infermiere, inquadrato tra gli operatori di interesse sanitario ai sensi dell’art. 5 della legge n. 3/2018, non invade le competenze riservate alla professione infermieristica: svolge funzioni meramente esecutive e di supporto, prive di autonomia decisionale, in situazioni di bassa discrezionalità ed elevata standardizzazione, solo a seguito di indicazioni e sotto la supervisione dell’infermiere, in conformità all’art. 1, comma 3, lettere e) e f), del d.m. n. 739/1994. L’adesione del sindacato al CCNL che recepisce il profilo professionale impugnato determina altresì acquiescenza, preclusiva dell’impugnazione.
Il Fatto
Un’associazione sindacale rappresentativa di professionisti sanitari infermieristici ha impugnato il DPCM 28 febbraio 2025, recante recepimento dell’Accordo Stato-Regioni che ha istituito il profilo professionale dell’assistente infermiere, nonché gli atti regionali di recepimento. La ricorrente lamentava l’attribuzione a tale nuova figura di mansioni tipiche della professione infermieristica — quali la somministrazione di farmaci, la gestione di stomie e la rilevazione di parametri vitali — senza il possesso di laurea e iscrizione all’albo, con conseguente violazione della legge n. 43/2006 e della direttiva 2013/55/UE. Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti e la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, che eccepivano il difetto di legittimazione attiva del sindacato e l’avvenuta sottoscrizione del CCNL che già prevedeva il profilo contestato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato anzitutto il difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente Stato-Regioni, organo privo di attribuzioni proprie i cui atti non sono autonomamente lesivi, e l’inammissibilità degli interventi ad adiuvandum, poiché gli intervenienti erano direttamente legittimati a proporre ricorso principale nei termini decadenziali, non potendo far valere in via incidentale un interesse personale all’impugnazione.
Quanto alla legittimazione del sindacato ricorrente, il Collegio ha richiamato il principio per cui le associazioni sindacali possono agire a tutela degli interessi collettivi della categoria interamente considerata, ma non per la difesa di posizioni di singoli associati o di una parte soltanto dei rappresentati. Nel caso di specie, l’interesse azionato non era comune all’intera categoria degli infermieri, come dimostrato dalla costituzione ad opponendum della Federazione degli ordini professionali, che rappresenta posizioni contrapposte e ha reso evidente il conflitto di interessi all’interno della compagine rappresentata.
Ulteriore causa di inammissibilità è stata individuata nella circostanza che il sindacato ricorrente aveva sottoscritto il CCNL di comparto che recepiva e disciplinava il profilo dell’assistente infermiere: tale adesione integra gli estremi dell’acquiescenza, preclusiva dell’impugnazione degli atti che danno attuazione all’accordo collettivo.
Nel merito, il Tribunale ha comunque ritenuto il ricorso infondato. L’assistente infermiere è inquadrato nella categoria degli operatori di interesse sanitario e non in quella delle professioni sanitarie: le sue funzioni possono essere esercitate solo in situazioni di bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, su indicazione e sotto la supervisione dell’infermiere, che conserva la responsabilità dell’assistenza generale infermieristica ai sensi del d.m. n. 739/1994. Anche la somministrazione di farmaci per via intramuscolare e cutanea è consentita solo previa valutazione dell’infermiere delle condizioni clinico-assistenziali del paziente.
Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, con compensazione delle spese processuali, stante la peculiarità e la rilevanza della questione.
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Nota della Redazione
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