Deroga art 1051 bis codice della navigazione non retroagisce oltre condizioni normate (Cons. Stato n. 5605 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1051 bis c.m., introdotto dal d.lgs. n. 173 del 2019, deroga al principio generale della necessaria permanenza in servizio ai fini dell’avanzamento sancito dall’art. 1051 c.m. e va pertanto interpretato in senso strettamente esegetico, anche con riguardo alla sua portata retroattiva. La promozione del personale cessato dal servizio per le cause ivi menzionate è consentita solo allorché ricorrano congiuntamente tre condizioni: che l’evento impeditivo della valutazione sia intervenuto dopo il 1 luglio 2017, che il militare abbia maturato la permanenza minima nel grado dopo tale data e che l’aliquota di avanzamento sia stata formata dopo il 1 luglio 2017. La mancanza anche di una sola condizione rende inapplicabile la deroga e impone il ritorno alla disciplina generale dell’art. 1051 c.m., che subordina la promozione all’attualità della permanenza in servizio.
Il Fatto
Un vice brigadiere dell’Arma dei carabinieri veniva escluso dall’avanzamento ad anzianità al grado superiore con verbale della Commissione di valutazione, adottato ai sensi dell’art. 1051, comma 2, lett. d), c.m., per essere stato in aspettativa per una durata non inferiore a sessanta giorni.
L’interessato impugnava l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non distingue le ragioni dell’aspettativa, ricomprendendovi la malattia dipendente da motivi di servizio. Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo applicabile retroattivamente l’art. 1051 bis c.m. e ravvisando una fattispecie di invalidità sopravvenuta. Il Ministero della difesa interponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello. In via preliminare dichiara inammissibile la documentazione prodotta dall’appellato per violazione del termine perentorio dell’art. 73, comma 1, c.p.a., richiamando sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 5560 del 2021 e sez. V, n. 3462 del 2015. Rileva inoltre che i motivi di primo grado non sono stati riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a., con conseguente impossibilità di esame in appello, secondo Cons. Stato, Ad. plen. n. 14 del 2023.
Nel merito il Collegio individua la questione nell’ambito applicativo dell’art. 1051 bis c.m. e nella sua efficacia retroattiva. La norma consente la promozione, a decorrere dal 1 luglio 2017, solo al ricorrere congiunto delle tre condizioni già richiamate in massima. Trattandosi di disposizione derogatoria rispetto alla regola della permanenza in servizio, essa è di stretta esegesi anche quanto alla retroattività, come chiarito dalla circolare Persomil del 2 novembre 2020 e dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. I, parere n. 1486 del 2023; sez. II, n. 6980 del 2023).
Il Collegio verifica quindi il caso concreto e rileva che difettano tutte le condizioni. L’evento impeditivo si è verificato prima del 1 luglio 2017, risultando l’assenza dal servizio per centocinquantanove giorni a decorrere dal 15 gennaio 2017. La permanenza minima nel grado è stata maturata prima di tale data, essendo il militare andato in valutazione con l’aliquota del 31 dicembre 2016. L’aliquota di avanzamento è stata formata prima del 30 settembre 2017 e la promozione sarebbe comunque decorsa prima del 1 luglio 2017.
La posizione dell’appellato resta perciò estranea all’ambito di disciplina dell’art. 1051 bis c.m. e correttamente l’amministrazione ne ha disposto l’esclusione secondo la regola generale dell’art. 1051, comma 2, lett. d), c.m.. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate per la novità della questione, restando il contributo unificato a carico dell’appellato.
Nota della Redazione
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