Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4753 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta perché provveda agli adempimenti sostitutivi in luogo dell’ente inerte. L’accertamento presuppone la prova del titolo esecutivo e la mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione. Quando la funzione commissariale è affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 4516 pubblicata il 16 ottobre 2024. Il giudice del lavoro ha accertato il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 per un determinato anno scolastico e ha condannato l’amministrazione al pagamento di una somma lorda, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Il titolo è stato notificato in data 05.04.2025, ma è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 04.05.2026, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 D.L. 669/1996, convertito in legge 30/1997. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione integrale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato il ricorso sotto il profilo dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il giudizio di ottemperanza ai provvedimenti del giudice amministrativo e del giudice ordinario. La pretesa fatta valere risulta adeguatamente documentata dal ricorrente.
La decisione si fonda su una constatazione essenziale: a fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Il requisito dell’attualità dell’inerzia risulta così integrato e il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Collegio ha pertanto condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato.
Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti. Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario ad acta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a. Il dispositivo dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina l’esecuzione nei termini e nelle forme stabilite, nomina il commissario, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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