Canone unico patrimoniale, tariffe comunali immediatamente lesive e onere di impugnazione (Cons. Stato n. 4340 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le norme regolamentari comunali che determinano le tariffe del canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti già in essere hanno natura di regolamenti cc.dd. volizione-azione e sono immediatamente lesive della sfera giuridica dei soggetti passivi. Il destinatario, titolare di impianti già installati, è tenuto a impugnarle tempestivamente, senza attendere l’atto applicativo, che ha contenuto vincolato. Le note comunali di richiesta del canone, prive di natura provvedimentale, costituiscono meri solleciti di pagamento e non segnano la decorrenza del termine. Non sussiste alcun obbligo di notificazione individuale del regolamento ai concessionari: la pubblicità legale ne assicura la piena conoscenza, anche quando i destinatari siano facilmente individuabili. La riconosciuta natura tributaria del canone, affermata dalle Sezioni Unite, rende pertinente il regime proprio delle entrate tributarie e supera la precedente impostazione fondata sulla natura di corrispettivo.
Il Fatto
Una società titolare di una stazione di radiocomunicazione, ospitante gli apparati di più operatori, occupa nel territorio comunale un’area concessa dal Comune. Con delibera consiliare il Comune approva il regolamento che disciplina il canone unico e, con successiva delibera di Giunta, l’allegato tariffario. Sulla base di tali atti l’ente richiede il pagamento del canone per l’anno 2021, calcolato applicando la tariffa standard, la categoria di riferimento e il coefficiente moltiplicatore, oltre alla maggiorazione per gli apparati ospitati.
La società impugna davanti al TAR Umbria il regolamento, gli allegati tariffari e le note di richiesta, chiedendo la restituzione di quanto versato con riserva. Il TAR dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo immediatamente percepibile la lesività delle nuove tariffe sin dalla pubblicazione degli atti. Propone quindi appello, censurando la declaratoria e riproponendo in via subordinata le doglianze di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, commi 816-847, legge n. 160/2019 ha sostituito i previgenti prelievi, tra cui il COSAP, con il canone unico patrimoniale. Su tale base il Consiglio di Stato aderisce all’orientamento espresso dai precedenti richiamati dal TAR, segnatamente Cons. Stato n. 7601/2024 e n. 4478/2024, resi in materia di tariffe TARI.
Elemento dirimente è la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 12225 del 2026, che ha qualificato il canone come unitario e di natura tributaria, con devoluzione delle controversie al giudice tributario. Il presupposto del prelievo non discende dal provvedimento concessorio, ma dall’occupazione e dall’utilizzazione del bene. Tale chiarimento supera la contrapposizione tra la natura patrimoniale del COSAP e quella tributaria della TOSAP.
La Corte distingue quindi i regolamenti volizione-preliminare, non autonomamente impugnabili per l’incertezza sull’applicazione concreta, dai regolamenti volizione-azione, che contengono disposizioni direttamente lesive e impongono l’impugnazione immediata. Richiama in proposito Cons. Stato n. 1093/2025 e n. 4745/2024. Nel caso concreto le norme regolamentari determinano le tariffe per occupazioni permanenti già esistenti in modo facilmente calcolabile, con un preciso prelievo a carico dei soggetti passivi.
Non convince l’obiezione fondata sull’art. 74 del regolamento, che subordina la determinazione del canone a un’attività autorizzativa: la disposizione riguarda soltanto le nuove occupazioni e non gli impianti già installati. La società, esperta del settore, era in grado di percepire la lesività sin dalla pubblicazione degli atti impositivi. Le note comunali impugnate, prive di natura provvedimentale, sono meri solleciti di pagamento.
Quanto alla pretesa notificazione individuale ai titolari di concessioni, il Collegio esclude qualsiasi obbligo: il regime di pubblicità legale assicura la piena conoscenza delle norme generali e astratte, anche a destinatari facilmente individuabili. Il primo motivo è pertanto infondato, con conseguente improcedibilità dei motivi riproposti; le spese sono compensate avendo la vertenza avuto definizione solo in rito.
Nota della Redazione
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