Interesse al ricorso edilizio richiede prova del pregiudizio al panorama (Cons. Stato n. 4339 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione dei titoli edilizi, la vicinitas individua la legittimazione ma non vale, da sola e in automatico, a dimostrare l’interesse al ricorso, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Il ricorrente ha l’onere di provare l’effettività del pregiudizio, anche al fine di consentire al giudice una comparazione degli interessi in gioco. La lesione del panorama rileva solo ove sia concreta e apprezzabile e non costituisca espressione di un intento emulativo: il panorama non è tutelato in sé, ma entra in bilanciamento con lo ius aedificandi. È pertanto inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso di chi alleghi la sola riduzione della visuale senza dimostrare l’incremento differenziale di pregiudizio rispetto alla situazione edificata preesistente.
Il Fatto
I comproprietari di un immobile unifamiliare ottenevano dal Comune un permesso di costruire rilasciato in applicazione della legge regionale veneta sul Piano Casa, avente ad oggetto la demolizione di un precedente manufatto in legno e la realizzazione di un ampliamento a corpo separato, un monolocale di ridotte dimensioni collocato sull’area pertinenziale. L’intervento era stato preceduto da una SCIA del 2017, con cui i medesimi proprietari avevano già realizzato un primo manufatto sulla stessa area, senza che quel titolo fosse impugnato.
I vicini, comproprietari di un immobile prospiciente, impugnavano il permesso davanti al TAR Veneto, lamentando l’occlusione parziale della visuale e l’alterazione dell’aspetto del borgo, qualificato come centro rurale di antica origine. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, annullando il titolo edilizio. Proponevano appello i proprietari e il Comune.
La Motivazione della Corte
Riuniti i gravami, il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’interesse a ricorrere, ribadendo l’autonomia tra legittimazione e interesse e il dovere del giudice di accertarne d’ufficio la sussistenza. Richiamata l’Adunanza plenaria n. 22/2021, si esclude che la vicinitas basti a sorreggere l’azione: essa serve a evitare intenti emulativi, ma il ricorrente deve allegare e provare il pregiudizio concreto.
Sul versante della lesione del panorama, la Corte chiarisce che si tratta di bene tutelabile a condizione che la compromissione sia seria e comprovata. Richiamando propri precedenti (Sez. IV n. 383 del 2016, Sez. IV n. 7464 del 2024), si precisa che la visuale panoramica incide sulla fruibilità e sul valore dell’immobile, ma deve essere effettivamente goduta e connotata da peculiari profili di pregio. La mera diminuzione di “scorci” non radica l’interesse.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene la prova insufficiente. Gli appellati producevano solo fotografie, senza alcuna dimostrazione tecnica del minor cono visuale o della riduzione di luce. Manca soprattutto la prova dell’incremento differenziale di pregiudizio rispetto al manufatto già legittimamente realizzato con la SCIA del 2017 e non contestato.
La Corte osserva inoltre che l’edificio non è posto frontalmente all’immobile degli appellati, si colloca a quota inferiore su terreno scosceso e lascia comunque visibile il panorama dal piano superiore. La zona risulta già interessata da altri annessi; l’intervento ha ottenuto il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio e l’autorizzazione paesaggistica, con valutazione di discrezionalità tecnica non sindacabile. La strada interposta interrompe il nesso di continuità tra i fondi. Quanto all’ambiente, le norme tecniche comunali consentono ampliamenti e interventi di demolizione e ricostruzione, sicché l’opera non mortifica il contesto tutelato.
Gli appelli sono quindi accolti, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado; restano assorbite le censure di tardività e di merito. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.