Canone 10% su VRD richiede comunicazione di avvio del procedimento (C.G.A.R.S. n. 269 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune che, nelle more dell’espletamento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, applichi o incrementi il canone del 10% sul vincolo dei ricavi di distribuzione (VRD) è tenuto a comunicare all’esercente l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. La decisione incide, infatti, sull’entità del canone e quindi sul contenuto del rapporto concessorio vigente, con la conseguenza che il distributore deve poter interloquire e valutare la sostenibilità dell’aggravio economico. Non risultando specificate condizioni di qualificata urgenza, l’omessa comunicazione determina l’annullamento degli atti, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione da adottare nel contraddittorio. Il canone, in quanto inerente alla materia degli appalti e dei contratti, rientra nella competenza della Giunta comunale, e non del Consiglio.
Il Fatto
Il Comune di Messina, con deliberazione della Giunta n. 566 del 27 agosto 2015 e con la nota dirigenziale di trasmissione, ha disposto l’avvio delle procedure di affidamento a evidenza pubblica del servizio di distribuzione del gas metano e l’applicazione, fino alla scadenza del servizio in atto, del canone del 10% sul VRD, richiamando l’art. 67, comma 4-quater, della legge regionale n. 2/2002, come modificato dall’art. 94 della legge regionale n. 9/2015.
La società concessionaria ha impugnato tali atti davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania. Il primo Giudice ha accolto il ricorso sotto il profilo assorbente dell’incompetenza della Giunta, individuando nel Sindaco l’organo competente in via residuale. Il Comune ha appellato, contestando tale statuizione. La società appellata ha resistito e ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., i motivi dichiarati assorbiti in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la censura sull’organo competente. Il TAR aveva individuato nel Sindaco il titolare della competenza residuale ex art. 13 della legge regionale n. 7/1992. Il C.G.A.R.S. ritiene invece che l’art. 41, comma 2, della legge regionale n. 26/1993 abbia riservato alla Giunta le materie dell’art. 15 della legge regionale n. 44/1991, tra cui «acquisti, alienazioni, appalti e in generale tutti i contratti».
Poiché la delibera impugnata ha disposto congiuntamente l’applicazione del canone e il mandato al Dirigente di avviare la gara, la materia rientra nella competenza della Giunta comunale. L’appello del Comune è quindi fondato sul punto. Il Collegio richiama anche il principio per cui, in un settore in cui l’indizione della gara è già imposta dalla legge, il Consiglio non assume alcuna decisione di indirizzo (Cons. Stato, sez. V, n. 2028 del 2010).
Caduta la ragione assorbente del primo grado, il Collegio esamina le censure riproposte. È fondata quella relativa alla violazione delle garanzie procedimentali. La nota comunale del 2013 richiamata dall’appellante non è riferibile al procedimento conclusosi nel 2015: essa manifestava l’intenzione di applicare il canone con destinazione alle fasce deboli, mentre la nuova disciplina regionale consentiva la diversa destinazione a spese di investimento e al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario. La norma regionale del 2015, dunque, non esisteva nel 2013.
Il Collegio ritiene ravvisabile la violazione dei diritti partecipativi, in linea con una giurisprudenza uniforme (C.G.A.R.S., sez. riun., n. 471 del 2016; Cons. Stato, sez. V, n. 1653 del 2020). La deliberazione incide sull’entità del canone e sul contenuto del rapporto concessorio vigente, imponendo la comunicazione di avvio perché la società possa valutare la sostenibilità dell’aggravio. Non emergono condizioni di qualificata urgenza idonee a esonerare l’Amministrazione.
Gli atti impugnati sono perciò annullati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione da adottare nel contraddittorio, avuto riguardo alla decorrenza e alla determinazione del canone per il 2015. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.