Ordine di demolizione è atto dovuto senza avvio del procedimento (C.G.A.R.S. n. 483 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce espressione di un potere vincolato e dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, poiché la partecipazione del privato non potrebbe condurre ad alcun esito diverso. I termini di conclusione del procedimento amministrativo non si applicano al provvedimento sanzionatorio edilizio, vertendosi in presenza di un illecito permanente che mantiene nel tempo l’obbligo di ripristino. L’atto non necessita di alcuna motivazione aggiuntiva sull’interesse pubblico rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e delle norme violate, neppure quando sia trascorso un considerevole lasso di tempo dalla realizzazione dell’abuso, non essendo configurabile un affidamento legittimo in assenza di un provvedimento favorevole. La qualificazione della tettoia come volume tecnico o pertinenza è esclusa allorché le sue caratteristiche strutturali la rendano autonomo manufatto.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile situato nel territorio di un Comune siciliano impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’ordine di demolizione adottato dal Dirigente comunale il 20 aprile 2021, unitamente al verbale di accertamento urbanistico del 31 gennaio 2019. Il sopralluogo aveva rilevato opere difformi rispetto alla concessione edilizia rilasciata nel 2000: due vani abitabili, un bagno, un locale forno di dimensioni maggiori e una tettoia destinata a parcheggio assente nel titolo abilitativo.
Il ricorrente deduceva l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’eccessivo ritardo nell’adozione del provvedimento, il difetto di motivazione sull’interesse pubblico e la natura pertinenziale o tecnica di alcune opere. Il TAR respingeva il ricorso e condannava la parte soccombente alle spese. Proponeva quindi appello, riproponendo i medesimi motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame confermando l’infondatezza di tutti i motivi. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, il C.G.A.R.S. richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’ordine di demolizione è misura sanzionatoria adottata in esito a un procedimento di natura vincolata, tipizzato e rigidamente disciplinato dalla legge. Richiamando Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3707 del 2022 e sez. II, n. 6181 del 2021, la decisione ribadisce che in presenza di opere abusive la pubblica amministrazione ha il dovere di adottare l’ordine e che l’apporto partecipativo del privato non potrebbe mutare l’esito.
Sul dedotto superamento dei termini procedimentali, il Collegio osserva che le norme generali sui tempi del procedimento non si applicano al provvedimento sanzionatorio edilizio, trattandosi di illecito permanente che mantiene nel tempo l’obbligo di ripristino. In via subordinata rileva che le disposizioni invocate dall’appellante non sanzionano l’atto sotto alcun profilo, limitandosi a prevedere eventuali conseguenze risarcitorie a carico della P.A.
Quanto al difetto di motivazione e alla tutela dell’affidamento, la sentenza richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 8044 del 2022, n. 8 del 2022 e n. 6404 del 2023: l’ordine è atto dovuto e non richiede bilanciamento tra interesse pubblico e privato. È sufficiente la constatazione dell’assenza o della totale difformità dal permesso di costruire. La mera inerzia dell’amministrazione non rende legittimo ciò che è ab origine illegittimo e non radica alcun affidamento qualificato in mancanza di un atto favorevole.
Infine, sul quarto motivo, il Collegio conferma che le caratteristiche strutturali della tettoia — struttura portante in ferro scatolare infissa al suolo e ancorata a un muro in tufo — ne escludono la qualificazione di mera pertinenza o volume tecnico. Le opere realizzate danno vita a un immobile del tutto diverso da quello assentito, con conseguente violazione dell’art. 10, dell’art. 94 e dell’art. 65 d.P.R. n. 380/2001. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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