Sospensione cautelare contro il rigetto dell’istanza di autotutela (TAR Lombardia n. 287 del 01.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo valuta la sussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, senza che rilevi, in tale fase, l’eventuale eccezione di tardività del ricorso, la cui valutazione è rinviata al merito. L’accoglimento della domanda cautelare comporta la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava una serie di provvedimenti adottati dalla Camera di Commercio, tutti aventi ad oggetto il rigetto di istanze di autotutela e determinazioni dirigenziali in materia anagrafica. Avverso tali atti, la ricorrente proponeva ricorso al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la domanda cautelare, ha ritenuto che sussistano i presupposti per la concessione della misura richiesta, in considerazione della natura e della gravità degli effetti conseguenti all’adozione degli atti impugnati.
Il Tribunale ha quindi accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Ha inoltre fissato per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 1° aprile 2027, rimandando ogni valutazione in rito e nel merito, ivi inclusa l’eccezione preliminare di tardività sollevata dall’Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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