Poteri extra ordinem e divieto di corrispettivo imposto dall’amministrazione (TAR Sicilia n. 2729 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente per assicurare la continuità del servizio di igiene urbana, in presenza di esigenze di tutela della salute e dell’ambiente, a prescindere dall’accertamento della responsabilità nella causazione della situazione di pericolo. Il potere extra ordinem non può però estendersi alla determinazione unilaterale e autoritativa del corrispettivo dovuto al gestore, comprimendo l’iniziativa economica privata in violazione degli artt. 23 e 41 Cost. Il provvedimento urgente che imponga la prosecuzione del servizio alle condizioni economiche di un contratto scaduto è illegittimo in parte qua e giustifica l’annullamento, con condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno. Qualora la misura di adeguamento invocata non sia specificamente contestata, il danno è liquidato in misura pari all’applicazione del tasso fissato dalla regolazione di settore.
Il Fatto
La società ricorrente ha gestito il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale sulla base di un contratto sottoscritto nel 2016, con scadenza nel 2023. Alla scadenza il Comune ha adottato dapprima una proroga tecnica, poi ha proseguito il servizio mediante ordinanze sindacali contingibili e urgenti, tutte alle condizioni tecnico-esecutive ed economiche del contratto ormai scaduto.
La società ha impugnato la determinazione di proroga e le successive ordinanze, anche con motivi aggiunti avverso l’ulteriore proroga adottata nel febbraio 2025. Ha dedotto il difetto dei presupposti di eccezionalità e urgenza, la violazione della disciplina sulle proroghe dei contratti pubblici, l’assenza di una gara-ponte e la compressione dell’iniziativa economica per effetto del corrispettivo non adeguato. Ha quindi chiesto l’annullamento degli atti e la condanna al pagamento, anche a titolo risarcitorio e indennitario, dell’equo corrispettivo per il periodo di riferimento. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, l’irricevibilità dell’impugnazione delle ordinanze pregresse e la genericità della domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo. La domanda di accertamento del giusto corrispettivo va qualificata, ai sensi dell’art. 32, secondo comma, c.p.a., come domanda di risarcimento del danno causato dall’illegittimità delle ordinanze, nella parte in cui hanno determinato il compenso in via unilaterale. Sul punto richiama il proprio orientamento (TAR Sicilia, Catania, n. 98/2017) e la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 9152/2009; Sez. Un. n. 12483/2020).
In rito, dichiara inammissibile l’impugnazione della determinazione di proroga del 15 aprile 2024, non tempestivamente gravata, con la connessa domanda risarcitoria, per decadenza ai sensi dell’art. 30, terzo comma, c.p.a..
Nel merito respinge il primo motivo. La specialità della disciplina ambientale e l’esigenza, non contestata, di prevenire pericoli alla salute o all’ambiente giustificano l’esercizio dei poteri riconosciuti dagli artt. 191, primo comma, d.lgs. n. 152/2006 e 50, quinto comma, d.lgs. n. 267/2000. Le ordinanze ambientali possono derogare alla normativa di settore, a prescindere dall’accertamento della responsabilità nella causazione dell’emergenza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 11207/2022; TAR Sicilia, Catania, n. 2196/2019). Non era praticabile il contratto-ponte di cui all’art. 76, secondo comma, lettera c), d.lgs. n. 36/2023, perché difettava l’autorizzazione regionale richiesta dalla normativa siciliana.
Accoglie invece il secondo motivo. La situazione di urgenza non può giustificare la definizione autoritativa e definitiva dell’importo dei canoni: il profilo economico del rapporto non è attratto dai presupposti di contingibilità e urgenza. Il provvedimento non può imporre prestazioni patrimoniali che comprimono indebitamente l’iniziativa economica, violando gli artt. 23 e 41 Cost., e deve arrecare il minor sacrificio possibile al destinatario (Cons. Stato, Sez. V, n. 2610/2015; n. 6486/2010; TAR Sicilia, Palermo, n. 660/2024 e n. 1451/2024).
Le ordinanze sono quindi annullate in parte qua e il Comune è condannato al risarcimento del danno. La quantificazione avviene applicando i tassi di inflazione della delibera Arera 363/2021/R/rif, misura non specificamente contestata dall’ente, che si è limitato a eccepire la genericità della domanda. Le spese processuali sono compensate.
Nota della Redazione
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