Porto d’armi: scioglimento del comune e diniego di rinnovo della licenza (TAR Sicilia n. 1267 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al divieto di detenzione delle armi, subordinata alla piena affidabilità del soggetto e alla assenza di rischi, anche solo potenziali, per l’ordine pubblico. Il diniego di rinnovo della licenza può fondarsi sull’individuazione del richiedente, da parte del Ministero dell’Interno, tra gli amministratori la cui condotta ha causato lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 143 t.u.e.l.. La valutazione di non affidabilità è sostenibile anche in assenza di condanne penali o di misure di pubblica sicurezza, purché ancorata a elementi oggettivi e a un giudizio prognostico di tipo probabilistico, non richiedendo la certezza tipica dell’accertamento penale. L’omessa ostensione di un atto endoprocedimentale non determina l’illegittimità del provvedimento quando l’atto non abbia inciso sul nucleo motivazionale, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Non sussiste obbligo di astensione del funzionario che abbia in precedenza adottato atti sfavorevoli, in difetto di un interesse personale concretamente dimostrato.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di licenza per il porto di fucile ad uso caccia, rilasciata nel 1994 e sempre regolarmente rinnovata. Il 25 settembre 2019 presentava istanza di rinnovo. Con nota del 18 agosto 2020 la Questura comunicava l’avvio del procedimento volto al rigetto, richiamando la relazione prefettizia e l’individuazione del ricorrente, allora Sindaco, tra gli amministratori la cui condotta aveva dato luogo allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione mafiosa.
Il ricorrente chiedeva ed otteneva l’accesso agli atti, ma lamentava l’assenza di alcuni documenti, tra cui il parere del Comando Provinciale dei Carabinieri. Con decreto del Questore del 13 ottobre 2020 l’istanza di rinnovo veniva rigettata. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo difetto di motivazione, violazione delle garanzie partecipative, omessa astensione del viceprefetto e sviamento di potere. Nessuna delle condotte contestate aveva dato luogo a un procedimento penale a suo carico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso alla nota dei Carabinieri, depositata in giudizio dall’amministrazione. Osserva poi che le censure legate all’omessa ostensione sono comunque inidonee a travolgere il provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990: la nota conteneva denunce per calunnia e diffamazione, ritenute ininfluenti dall’amministrazione e dunque prive di concreto pregiudizio partecipativo.
Il Tribunale esclude che il diniego si fondi esclusivamente sulla pendenza del giudizio civile di incandidabilità. Il nucleo motivazionale risiede nelle condotte complessive degli amministratori che hanno determinato lo scioglimento dell’ente. La successiva reiezione della richiesta di incandidabilità, intervenuta nelle more, non può refluire ex post sulla legittimità originaria dell’atto, ma legittima semmai il ricorrente a reiterare l’istanza per il mutamento delle condizioni soggettive.
Richiamando il precedente Cons. Stato sez. III n. 10406 del 2022, il Collegio ribadisce che il porto d’armi è una eccezione al divieto e richiede la perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi. Il pericolo di abuso è valutato con un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, non richiedendo la certezza dell’accertamento penale. Gli atti richiamati dal provvedimento offrono una ricostruzione delle disfunzioni amministrative dei vertici politici, rendendo non abnorme il ragionamento inferenziale sulla carenza del requisito della buona condotta.
Quanto alle garanzie partecipative, il ricorrente è stato posto in condizione di controdedurre sul nucleo motivazionale. Infondata è anche la censura sulla mancata revoca della licenza: al momento dell’istanza il titolo era scaduto e inefficace, e l’autorità di P.S. conserva ampia discrezionalità sul quando intervenire. Il deficit istruttorio è escluso, essendo stato acquisito il parere di competenza. Da ultimo, il secondo motivo è respinto: non è dimostrato l’interesse personale del viceprefetto che possa radicare l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 6-bis legge n. 241/1990. Il ricorso è infondato e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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