Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso avverso il silenzio della P.A. (TAR Puglia n. 1328 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione, in ragione della riattivazione del procedimento amministrativo, determina l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia rende superfluo l’esame delle eccezioni di inammissibilità e delle questioni di merito, che restano assorbite. La decisione ha natura formale e giustifica la compensazione integrale delle spese quando il procedimento sia stato riattivato per effetto di una valutazione di autotutela dell’amministrazione. Il giudice non è chiamato a verificare nel merito l’obbligo di provvedere una volta che la parte abbia dichiarato il difetto di interesse.
Il Fatto
Due società ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune su un’istanza del 21.05.2021, relativa all’adozione in sede consiliare della delibera di approvazione di un progetto di completamento di una zona per insediamenti produttivi. Il progetto era già stato adottato con delibera commissariale, ma il Consiglio comunale non aveva concluso il procedimento, nonostante la successiva diffida inoltrata a mezzo pec.
I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e per la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito e ha prodotto documentazione attestante l’avvio di un procedimento volto a dichiarare l’inefficacia della delibera commissariale, eccependo l’inammissibilità del ricorso e il sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa richiamato (Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), assume rilievo assorbente la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dai ricorrenti con la memoria dell’8 settembre 2025. La parte ha preso atto della riattivazione del procedimento amministrativo e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Da tale dichiarazione deriva l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma disciplina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, evenienza che il giudice amministrativo è tenuto a rilevare senza procedere all’esame delle ulteriori questioni.
Le eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune — relative al superamento del termine di cui all’art. 31 cod. proc. amm. e alla natura discrezionale del procedimento di pianificazione urbanistica — restano assorbite. Parimenti assorbite sono le difese dei ricorrenti sull’infondatezza di tali eccezioni. La declaratoria di improcedibilità non richiede, infatti, di stabilire se l’obbligo di provvedere sussistesse o meno.
Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giusti motivi per l’integrale compensazione. La decisione ha natura formale e la vicenda presenta peculiarità: nel corso del procedimento l’amministrazione ha valutato la necessità di intervenire in autotutela su un provvedimento precedentemente assunto, con incidenza sulle tempistiche necessarie all’adozione del provvedimento finale. Tale circostanza giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate e con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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