Sopravvenuta carenza di interesse all’appello per autonoma immissione in servizio (Cons. Stato n. 4570 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse al ricorso, quale condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione, con conseguente potere del giudice amministrativo di verificare la persistenza di tale condizione in entrambi i momenti. L’appello è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il processo non possa produrre alcun risultato utile per l’appellante, neppure meramente strumentale o morale. Tale esito si verifica quando l’Amministrazione, con propri autonomi atti, abbia sciolto la riserva e immesso definitivamente il militare nella posizione giuridica richiesta, con la decorrenza che gli sarebbe spettata in assenza dei dinieghi impugnati: la posizione resta così regolata integralmente dai provvedimenti sopravvenuti e la decisione sull’appello non arreca più alcuna utilità.
Il Fatto
Il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso e i motivi aggiunti di un volontario in ferma prefissata quadriennale della Marina militare, in servizio dal 31 dicembre 2016. Il ricorrente aveva contestato il provvedimento con cui gli era stata negata la rafferma biennale, essendo stato rinviato a giudizio per ricettazione, e il successivo diniego di ammissione in servizio permanente effettivo, fondato sulla mancanza del requisito del servizio attuale.
Il TAR aveva accolto la domanda cautelare, essendo nel frattempo intervenuta l’assoluzione in sede penale, e la decisione era stata confermata in appello cautelare. In esecuzione di tali provvedimenti l’Amministrazione aveva ammesso il militare alla rafferma e poi al ruolo dei volontari in servizio permanente, entrambi con riserva. Con la sentenza di primo grado il ricorso era stato accolto nel merito; da qui l’appello del Ministero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, la Direzione generale del personale militare ha adottato due provvedimenti nel 2024: il primo ha annullato il diniego di rafferma e riammesso il militare in via definitiva; il secondo lo ha immesso a pieno titolo nel ruolo dei volontari in servizio permanente, con decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2020 e amministrativa dal 21 aprile 2022. Tali atti sono stati depositati dalla parte appellata, che ha insistito per il rigetto dell’appello; l’Avvocatura non ha presentato memoria.
La Corte distingue nettamente la natura dei provvedimenti. Le immissioni in servizio adottate con riserva costituivano mera esecuzione del dictum del giudice, in forza dei provvedimenti cautelari di primo e secondo grado. Gli atti del 2024, con cui la riserva è stata sciolta, manifestano invece una autonoma volontà dell’Amministrazione, incompatibile con la pendenza dell’appello.
Da ciò deriva che l’Amministrazione ha immesso il militare nella posizione che gli sarebbe spettata in assenza dei dinieghi impugnati. La sua posizione resta ormai regolata integralmente dai provvedimenti del 3 settembre e del 2 ottobre 2024, sicché alcuna utilità l’appellante potrebbe trarre dalla decisione del gravame.
Richiamando il proprio consolidato orientamento (Cons. Stato Sez. VI n. 666 del 2018; Cons. Stato Sez. II n. 7084 del 2024; Cons. Stato Sez. II n. 1200 del 2021; n. 2707 del 2020; n. 2904 del 2019), il Collegio ribadisce che l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse opera quando la decisione di annullamento non può comportare più alcuna utilità. L’appello è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese in ragione della rivalutazione operata dall’Amministrazione alla luce dell’orientamento giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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