Carabinieri NIL, doppia dipendenza e retribuzione secondo il contratto delle Forze dell’ordine (C.G.A.R.S. n. 28 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
I militari dell’Arma dei Carabinieri assegnati ai Nuclei Ispettorato del Lavoro della Regione Siciliana conservano il proprio status giuridico di appartenenti all’Arma e non instaurano un nuovo rapporto di lavoro con l’Amministrazione regionale. L’assegnazione determina una doppia dipendenza: gerarchica dal Comando Carabinieri Tutela del Lavoro, funzionale dai capi degli Ispettorati del lavoro. L’onere economico posto a carico della Regione Siciliana per il trattamento fondamentale e accessorio non muta la fonte del rapporto, che resta disciplinata dal contratto delle Forze dell’ordine di cui al d.P.R. n. 51/2009. Ne consegue che non sussiste il presupposto della piena identità di mansioni con il personale civile regionale e che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, per asserita violazione degli artt. 3 e 36 Cost., è manifestamente infondata.

Il Fatto

Un Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, addetto al Nucleo Ispettorato del Lavoro presso l’Ispettorato Provinciale del Lavoro, ha chiesto la condanna della Regione Siciliana al pagamento della retribuzione prevista dal contratto collettivo regionale per l’Area Direttiva, in ragione delle mansioni di Ispettore del Lavoro in concreto svolte, oltre ai danni consequenziali.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso con sentenza n. 1179 del 2021, compensando le spese. L’appellante ha chiesto in via preliminare di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 165/2001 per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., assumendo una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli ispettori civili con identiche mansioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la cornice normativa: il D.A. 1° maggio 1996, che ha ripristinato i Nuclei dell’Arma presso gli Ispettorati del Lavoro dell’Isola; il D.A. 10 marzo 1999; la circolare assessoriale n. 349 del 1999; il D.M. 12 novembre 2009 sulla riorganizzazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro. Da tali fonti emerge che il personale militare è alle dipendenze funzionali dei capi degli Ispettorati e gerarchiche del Comando.

Su questa base la Corte esclude che l’assegnazione produca un fenomeno novativo del rapporto di lavoro o un passaggio alle dipendenze della Regione. I militari conservano qualifiche di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e mantengono integro il proprio status, con le relative implicazioni sul regime pubblicistico.

Il corollario riguarda il profilo retributivo: anche se la normativa pone l’onere degli emolumenti a carico dell’Amministrazione regionale, la misura degli stessi va rapportata al rapporto con l’Amministrazione datrice di lavoro e al contratto delle Forze dell’ordine. La Regione opera quindi come soggetto che sostiene il costo, non come datore di lavoro.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale, il Collegio la ritiene manifestamente infondata perché muove da una premessa erronea. La circolare n. 349 del 1999 chiarisce che il regolamento generale dell’Arma non consente un inserimento sistematico del personale nei servizi dell’Ispettorato e che è da escludere l’impiego nell’ufficio relazioni con il pubblico. I Nuclei sono organismi a composizione mista, ma la diversità di trattamento non integra la discriminazione prospettata, mancando il presupposto della completa identità di mansioni.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della novità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *