Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese (C.G.A.R.S. n. 26 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone un accertamento di merito e richiede che la pretesa sostanziale del ricorrente risulti pienamente e irretrattabilmente soddisfatta da un’attività amministrativa sopravvenuta e integralmente satisfattiva, sì da rendere del tutto inutile la pronuncia. La declaratoria non preclude l’esame della fondatezza dei motivi, ove residui la questione delle spese. Al giudice è consentito applicare il principio della soccombenza virtuale e condannare l’amministrazione che, con il proprio operato, avrebbe dovuto soccombere nel merito, anche quando la satisfazione sopravvenuta dell’interesse azionato abbia determinato la cessazione del giudizio. Il parere negativo in materia paesaggistica è illegittimo quando, per la sua assolutezza e genericità, non dia conto delle caratteristiche concrete dell’opera e delle ragioni logiche dell’incompatibilità.
Il Fatto
Il proprietario di un fabbricato per civile abitazione nell’isola di Vulcano impugnava dinanzi al TAR Sicilia il provvedimento con cui il Comune aveva respinto l’istanza di concessione in sanatoria ex legge n. 47/1985, l’atto di avvio del procedimento e il parere negativo della Soprintendenza. Il Tribunale, Sezione staccata di Catania, respingeva nel merito le censure sul ricorso introduttivo, dichiarava inammissibile l’impugnativa dell’atto di avvio e, soprattutto, dichiarava irricevibili i motivi aggiunti, reputando tardiva la contestazione del parere depositato in giudizio.
Proponeva appello, deducendo l’erroneità di tale statuizione e riproponendo le doglianze sul parere negativo. Nel corso del giudizio, la Soprintendenza annullava in autotutela il parere e dichiarava la compatibilità paesaggistica dell’opera; il Comune revocava il rigetto dell’istanza di condono. L’appellante chiedeva quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese dei due gradi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’istanza di interruzione del processo avanzata dal difensore del Comune, motivata dall’assunzione in servizio presso altra amministrazione. La richiesta è respinta: l’istituto dell’interruzione ha carattere eccezionale e non ricomprende eventi che attengono a scelte organizzative del difensore, mancando una cancellazione volontaria o forzosa dall’albo. Il difensore resta tenuto a proseguire l’attività difensiva finché la parte non provveda alla sostituzione.
Nel merito, il C.G.A.R.S. dichiara la cessazione della materia del contendere. Richiamato l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Collegio sottolinea che la statuizione presuppone un accertamento di merito e che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile l’interesse legittimo azionato. La condizione ricorre: il parere negativo è stato annullato con provvedimento sopravvenuto, che ha anche dichiarato la compatibilità paesaggistica e rilasciato il nulla osta, e il provvedimento comunale di rigetto è stato revocato.
Residua la questione delle spese, che l’appellante chiede liquidare secondo la soccombenza virtuale. La pretesa è fondata. La Corte, esaminando i motivi aggiunti, li ritiene non solo fondati nel merito ma anche tempestivi. Sul piano sostanziale richiama il principio secondo cui la sola presenza del vincolo non genera di per sé l’incompatibilità dell’intervento abusivo: questa è valutazione rimessa all’ente preposto, che deve motivare, anche sinteticamente, gli estremi logici dell’incompatibilità, pena l’illegittimità del parere. I precedenti citati confermano l’orientamento.
Sul piano processuale, il Collegio corregge la statuizione del TAR: il mero deposito in giudizio di una determinazione pregiudizievole non integra di per sé la conoscenza dell’atto, salvo che sia ricollegabile alla scadenza di un adempimento processuale implicante l’accesso al fascicolo. L’istanza di fissazione di udienza e la dichiarazione di perdurante interesse non presuppongono tale accesso. Respinta anche l’eccezione di nullità della sentenza e la relativa richiesta di rimessione al primo giudice, poiché la Soprintendenza, dopo la notifica dei motivi aggiunti, avrebbe potuto formulare le proprie difese.
In applicazione della soccombenza virtuale, le spese del doppio grado sono poste a carico delle amministrazioni resistenti.
Nota della Redazione
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