Sequestro penale e inesigibilità dell’ottemperanza all’ordine di demolizione (C.G.A.R.S. n. 31 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In pendenza di sequestro penale sull’immobile oggetto di abuso edilizio, l’ottemperanza all’ordine di demolizione non è esigibile, salvo che l’autorità giudiziaria penale abbia negato l’autorizzazione a demolire. Venuto meno il vincolo, il Comune deve notificare nuovamente l’ingiunzione già adottata, concedendo all’interessato un nuovo termine per l’eventuale ottemperanza. Ne consegue l’illegittimità della sanzione pecuniaria e dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale irrogate per l’inottemperanza maturata durante il sequestro. Il difetto assoluto di attribuzione non è configurabile quando entrino in gioco competenze di organi diversi dello stesso ente o di enti diversi nell’ambito del medesimo fascio di funzioni amministrative.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile realizzato in totale difformità dall’autorizzazione edilizia impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’ordine di demolizione adottato dal Comune, il successivo provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza e l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso. Riteneva confermate, all’esito di verificazione, le difformità accertate; escludeva che l’accertamento di conformità potesse avere esito favorevole e rilevava che il diniego di doppia conformità non era stato impugnato. Affermava inoltre che il sequestro penale non inibisce l’ottemperanza, salvo diniego di autorizzazione a demolire, da richiedere con diligenza. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie parzialmente il gravame. Conferma il rigetto delle censure contro l’ordine di demolizione. L’appellante si limita a contestare l’innalzamento del solaio di copertura e l’ampliamento di un solo terrazzino, ma la valutazione del TAR è più ampia: il sottotetto destinato a impianti tecnici è stato trasformato in locale abitabile, con incremento di superficie e volume, realizzazione di un bagno, modifica della sagoma e delle aperture. La variazione essenziale è dunque evidente.
Quanto alla disciplina urbanistica applicabile, il diniego di accertamento di doppia conformità non è stato impugnato. La tesi della sua nullità per difetto assoluto di attribuzione è infondata: secondo il principio risalente richiamato, tale vizio non è configurabile né quando entrino in gioco competenze di organi diversi dello stesso ente, né quando siano coinvolti enti diversi nello stesso fascio di funzioni amministrative.
Sono invece fondati i motivi relativi alla sanzione pecuniaria e all’acquisizione al patrimonio comunale, sotto il profilo dell’inesigibilità dell’ottemperanza. Il Collegio richiama Cons. Stato, ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16 sull’eventuale non imputabilità dell’inottemperanza.
Richiama altresì la statuizione resa in altra occasione da questo Consiglio in caso di sequestro penale (C.G.A.R.S., sez. riun., parere 13 ottobre 2020, n. 277): il Comune, acquisita notizia della cessazione del sequestro, deve notificare nuovamente l’ordinanza di demolizione già adottata e concedere un nuovo termine per l’ottemperanza. La sanzione e l’acquisizione, maturate durante il vincolo, sono pertanto annullate, fatti salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Le spese del doppio grado sono compensate per la reciproca soccombenza, restando a carico degli appellanti le spese di verificazione di prime cure, stante la conferma del rigetto del ricorso introduttivo.
Nota della Redazione
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