Passaggio al servizio permanente dei carabinieri e meritevolezza per l’intero quadriennio (TAR Liguria n. 584 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di ammissione dei carabinieri in ferma volontaria al servizio permanente, avviato d’ufficio dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 948 del d.lgs. n. 66/2010, non trova applicazione l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che opera nei soli procedimenti ad istanza di parte. I requisiti di meritevolezza — qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento — devono essere posseduti con continuità per l’intero quadriennio della ferma volontaria, sicché il loro venir meno anche per una sola parte del periodo preclude il transito nel ruolo permanente. La valutazione costituisce espressione di ampio potere discrezionale dell’Amministrazione, non integra un diritto soggettivo dell’interessato e non richiede le guarentigie proprie del rapporto a tempo indeterminato.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nell’Arma dei Carabinieri in ferma volontaria quadriennale e in servizio presso una sede genovese, al termine del periodo contrattuale è stato sottoposto alla procedura di verifica dell’idoneità al passaggio al servizio permanente. Nei primi due anni ha ottenuto valutazioni positive; negli ultimi due ha ricevuto giudizi caratteristici inferiori alla media, non impugnati, relativi al comportamento complessivo, comprensivi di due episodi sanzionati in via disciplinare.
Il Comando Generale, acquisiti i pareri negativi dell’intera scala gerarchica e della Commissione di Valutazione e Avanzamento, ha adottato il provvedimento di diniego di ammissione al ruolo permanente, disponendo il collocamento in congedo con decorrenza stabilita. Il ricorrente ha impugnato tale determinazione davanti al TAR Liguria, che ha respinto l’istanza cautelare e, all’udienza pubblica, ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Ministero della Difesa, secondo cui il ricorso sarebbe stato notificato quando il ricorrente era già in congedo. L’eccezione è infondata: al momento dell’adozione e della notifica del provvedimento il militare era ancora in servizio presso la sede genovese, come risulta dalla relata di notifica. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, cod. proc. amm. la competenza spetta al TAR del luogo dell’ultima sede di servizio, risultando indifferente il successivo congedo, con richiamo a TAR Puglia-Lecce, sez. II, 14/4/2016, n. 623.
Nel merito, il Tribunale precisa che la vicenda non attiene all’interruzione di un rapporto a tempo indeterminato, ma alla trasformazione del rapporto a termine in quello permanente, possibile solo in presenza delle qualità previste dall’art. 948, comma 1, del Codice. L’art. 949 riconosce all’Amministrazione un ampio potere discrezionale: il transito avviene senza automatismi né diritto soggettivo e non comporta le guarentigie proprie del personale già in servizio permanente.
Il primo motivo, che deduce la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, è respinto: dalla lettura letterale dell’art. 948 emerge che il procedimento è avviato d’ufficio e non ad istanza di parte, sicché l’interessato può solo rinunciarvi. L’art. 10-bis opera nei soli procedimenti a istanza di parte. In ogni caso l’Amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
Il secondo motivo, relativo alla pretesa valutazione limitata all’ultimo biennio, è infondato: l’Amministrazione ha valutato l’intero quadriennio, rilevando il peggioramento comportamentale nella seconda metà della ferma. Poiché i requisiti devono essere posseduti con continuità per l’intero periodo, il loro venir meno anche solo per una parte dello stesso preclude il passaggio. Il terzo motivo, di difetto di istruttoria e travisamento, è parimenti respinto: le sanzioni disciplinari hanno costituito solo uno dei presupposti della decisione, fondata altresì sul contegno complessivo e sul rendimento nelle mansioni affidate. L’adibizione prevalente a servizi interni non giustifica i comportamenti rilevati, sintomatici della mancanza delle qualità richieste. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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