La censura disciplinare e il blocco stipendiale non sono sanzioni atipiche (TAR Emilia-Romagna n. 149 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare universitario la contestazione dell’addebito incentrata sulla condotta irregolare è specifica ove descriva il comportamento obiettivamente posto in essere e la sua lesività rispetto ai principi del Codice etico di Ateneo, non essendo richiesta una qualificazione giuridica anticipata. La censura irrogata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Ateneo e dell’art. 88 R.D. n. 1592/1933 non richiede la percezione visiva del fatto da parte dei testimoni, essendo sufficiente l’univoca percezione uditiva di espressioni trascendenti la fisiologica dialettica lavorativa. La previsione regolamentare che limita temporalmente la progressione economica in caso di sanzione disciplinare non integra una sanzione accessoria, ma una misura di autotutela dell’Amministrazione fondata sul principio inadimplenti non est adimplendum, espressione dell’autonomia normativa riconosciuta agli Atenei dall’art. 6, comma 14, legge n. 240/2010.
Il Fatto
Un professore associato di un Ateneo impugna il decreto rettorale che gli ha irrogato la censura per una condotta irregolare tenuta nei confronti di una ricercatrice senior all’interno dei locali del Dipartimento. Il procedimento trae origine da un alterco verbale riconducibile a un asserito errore della collega nella programmazione delle uscite didattiche con gli studenti.
Oltre alla sanzione principale, il ricorrente contesta la misura prevista dall’art. 2 bis, comma 5, del Regolamento per l’attribuzione delle classi stipendiali, consistente nello slittamento di un anno dell’attribuzione della classe, qualificata come sanzione accessoria atipica. L’Ateneo resiste eccependo l’infondatezza del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo della specificità della contestazione. Addebito e sanzione fanno entrambi riferimento alla fattispecie della condotta irregolare contemplata dagli artt. 12 e 13 del Regolamento di Ateneo e dall’art. 88 R.D. n. 1592/1933. Non vi è dunque la denunciata non corrispondenza tra le due fasi del procedimento: la contestazione ha descritto il comportamento obiettivamente irregolare, in violazione dell’art. 9, comma 2, del Codice etico, e il ricorrente è stato edotto dell’irregolarità sin dall’inizio, senza lesione del diritto di difesa.
Quanto all’istruttoria, i testimoni non hanno percepito il fatto de visu ma auditu. Ciò non inficia l’accertamento: essi hanno univocamente ascoltato espressioni urlate, obiettivamente trascendenti la normale dialettica lavorativa e connotate da aggressività verbale. L’antefatto addotto dal ricorrente non vale come scriminante, specie considerando la dinamica del fatto e il ruolo ricoperto dalle parti.
Passando al regolamento sulle classi stipendiali, il Collegio esclude che l’art. 2 bis, comma 5, abbia introdotto una sanzione accessoria. Si tratta invece di una misura a tutela dell’Amministrazione, che nega l’aumento stipendiale in ipotesi di inadempimento degli obblighi lavorativi, in modo analogo a quanto previsto per il personale contrattualizzato dall’art. 82 C.C.N.L. Comparto Università. Il fondamento è nel principio di autotutela privatistica e nel brocardo inadimplenti non est adimplendum, richiamato sulla scorta di Cass. civ. sez. lav. n. 20745 del 2018.
Il Tribunale condivide l’assunto dell’Ateneo sull’art. 6, comma 14, legge n. 240/2010, che riconosce ampia autonomia normativa in materia di progressioni economiche. Il precedente TAR Emilia-Romagna n. 929 del 2022, citato dalla difesa, è ritenuto irrilevante perché caratterizzato dalla mancata impugnazione della disposizione regolamentare. Il decreto rettorale ha natura non costitutiva ma meramente dichiarativa dell’operatività del blocco temporaneo, estraneo alla materia disciplinare.
Infine, la doglianza di difetto di proporzionalità è respinta: la misura ulteriore prevista per la più grave sospensione dal servizio non opera in caso di censura. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.