Obbligo di motivazione rafforzata sul piano delle alienazioni comunali (TAR Toscana n. 165 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La scelta del Comune di stralciare dal piano delle alienazioni e valorizzazioni un immobile che il privato si era dichiarato interessato ad acquistare è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile per manifesta illogicità e incoerenza. Quando però le precedenti determinazioni dell’ente abbiano ingenerato nel privato una posizione di aspettativa qualificata alla favorevole conclusione del procedimento, l’obbligo di motivazione diviene puntuale e specifico, in deroga all’art. 13, comma 1, legge n. 241/1990. Il riferimento a un interesse pubblico generico, non collegato in concreto al bene, integra difetto di motivazione e di istruttoria. L’integrazione postuma della motivazione mediante scritti difensivi è inammissibile quando l’attività sia discrezionale, salvo che gli atti istruttori offrano elementi sufficienti e univoci o sia emanato un provvedimento di convalida ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Comune la sdemanializzazione di un tratto di strada comunale inutilizzato, confinante con un fabbricato che intendeva acquistare da un privato. Il Comune aveva dato riscontro con un avviso pubblico, dando atto dell’intenzione di procedere alla sdemanializzazione e alla successiva vendita, e aveva inserito l’immobile nel piano delle alienazioni con una prima deliberazione, poi confermata in quattro successive approvazioni dei piani per i trienni seguenti. L’interessato aveva acquistato il fabbricato confinante e aveva eseguito il frazionamento catastale richiesto dall’ente, sollecitando il procedimento.

Con la deliberazione consiliare n. 25 del 24.07.2023 il Comune ha stralciato l’immobile dal piano, e con la nota del 12.08.2023 ha comunicato il diniego all’istanza di alienazione, richiamando la necessità di destinare le aree a standard urbanistici. Il ricorrente ha impugnato tali atti, il regolamento approvato con successiva deliberazione n. 35 del 12.09.2023 e ha chiesto il risarcimento del danno. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità: il documento unico di programmazione richiamato dal Comune si limita a recepire gli effetti contabili del piano in vigore e non ha efficacia autoritativa, per cui il privato non era tenuto a impugnarlo. Respinge anche l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del piano: in linea con un orientamento consolidato (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 951 del 2011), l’atto di pianificazione è sindacabile quando sussiste un collegamento diretto tra le scelte programmatorie e i beni riferibili al ricorrente.

Nel merito è fondato e assorbente il motivo relativo al difetto di motivazione e di istruttoria. Richiamando Consiglio di Stato n. 5799 del 2023, il Tribunale osserva che l’obbligo di motivazione puntuale e specifico opera, in deroga all’art. 13, comma 1, legge n. 241/1990, quando nei confronti del privato direttamente inciso sussista una posizione di aspettativa qualificata. Tale posizione è ravvisata nel caso concreto: cinque deliberazioni successive avevano tenuto conto dell’istanza, l’avviso pubblico aveva riconosciuto la non necessità pubblica del tratto stradale, e la scheda allegata al piano subordinava la sdemanializzazione alla sola presentazione del frazionamento catastale.

La motivazione degli atti impugnati è invece generica: richiama un interesse pubblico non identificato, riferito alla necessità di verificare la disponibilità di aree per standard urbanistici, senza chiarire quali siano le nuove aree di urbanizzazione né il collegamento con il tratto di strada abbandonato situato nel centro storico. Il Collegio ritiene irrilevante l’eccezione sulla mancanza di una procedura competitiva: l’art. 12, comma 2, legge n. 127/1997, come interpretato da Cons. Stato n. 5625 del 2008, non subordina l’alienazione all’adozione del regolamento comunale, e la trasparenza era stata comunque garantita dall’avviso pubblico.

È infine inammissibile l’integrazione postuma della motivazione contenuta negli scritti difensivi, con il riferimento a un intervento su un parco giochi: secondo T.R.G.A. Trentino-Alto Adige n. 149 del 2022 e Cons. Stato n. 3666 del 2021, l’integrazione è ammessa solo per attività vincolata o mediante provvedimento di convalida, mentre qui si tratta di atto ampiamente discrezionale. Il sesto motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non essendo il regolamento applicato alla fattispecie, e la domanda di risarcimento del danno da ritardo è respinta per mancanza di prova del pregiudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *