Ascrizione cardiopatia ischemica prima categoria con superinvalidità d’ufficio (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 115 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’infermità cardiaca cronica trattata con quadrupla terapia e già sottoposta a by-pass aortocoronarico, con persistente sintomatologia dispnoica e insufficienza coronarica, va ascritta alla 1^ categoria della Tab. A del d.P.R. 915/1978, voce n. 20, con conseguente diritto al trattamento pensionistico privilegiato di 1^ categoria vitalizio. La gravità dell’infermità, dimostrata dal trattamento con pacemaker o by-pass, legittima ai sensi della legge n. 656/1986 la concessione d’ufficio dell’assegno di superinvalidità di cui alla Tab. E, lettera H. L’infermità gastroduodenale, accertata come gastrite cronica antrale e duodenite bulbare, va ascritta alla 7^ categoria della Tab. A, punto 23 “gastroduodenite cronica”, dalla data del congedo e per tutta la vita. Le differenze retributive sono soggette alla prescrizione quinquennale, la cui eccezione deve essere accolta per le sole domande anteriori al quinquennio dalla interruzione.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Ispettore Capo della Polizia di Stato, era stato congedato per inabilità nel dicembre 2013 dopo oltre 38 anni di servizio, a causa di una grave infermità cardiaca diagnosticata nella visita collegiale del marzo 2013. Il Ministero dell’Interno aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, ma l’aveva indennizzata con pensione privilegiata ordinaria di 4^ categoria, ritenuta dal ricorrente riduttiva rispetto alle patologie effettivamente sofferte.
Il ricorrente lamentava altresì la sottovalutazione dell’infermità gastroduodenale, anch’essa dipendente da causa di servizio, che a suo avviso andava ascritta alla 7^ categoria della Tab. A del d.P.R. 915/1978. Insoddisfatto delle risposte dell’amministrazione, adiva la Corte dei conti chiedendo l’accertamento dell’ascrizione tabellare in categoria superiore e la condanna al pagamento delle differenze.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, fondandosi sull’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio. Il consulente ha accertato che l’infermità “cardiopatia ischemica cronica trattata con quadruplo by-pass per coronaropatia trivasale” rientrava nella voce n. 20 della 1^ categoria della Tab. A del d.P.R. 915/1978, che ricomprende le “cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata”.
La Corte ha sottolineato che l’ascrizione alla 1^ categoria non discende solo dal quadro clinico, ma anche dalla espressa previsione del legislatore: la legge n. 656/1986, considerata la gravità delle patologie cardiache dimostrata dal trattamento con pacemaker o by-pass, ha disposto la concessione d’ufficio degli assegni di superinvalidità di cui alla Tab. E, lettera H. Nel caso in esame, il CTU ha precisato che i termini “grave” e “notevole” vanno intesi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria di ascrizione, e ha riconosciuto che il ricorrente, affetto da forma cronica di cardiopatia ischemica solo parzialmente risolta dall’intervento chirurgico e con persistente sintomatologia dispnoica da sforzo in paziente diabetico, iperteso e dislipidemico, presenta i requisiti per l’assegno supplementare.
Quanto all’infermità gastroduodenale, il consulente ha inquadrato le “note di duodenite bulbare e gastrite cronica antrale” nella 7^ categoria della Tab. A, punto 23, “gastroduodenite cronica”, con decorrenza dalla data del congedo e validità vitalizia.
La Corte ha infine accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS, dichiarando prescritte le differenze retributive anteriori al quinquennio dalla interruzione della prescrizione stessa. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.659,00, sono state poste a carico del Ministero dell’Interno, quale parte sostanziale del rapporto pensionistico, mentre è stata disposta la compensazione integrale con l’INPS per la sua qualifica di parte solo formale.
Nota della Redazione
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