Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello al Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 8175 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla decisione determina la carenza di interesse e l’improcedibilità dell’appello. Il giudizio amministrativo di impugnazione presuppone un interesse attuale e concreto alla riforma della sentenza impugnata; venuto meno tale interesse per fatto sopravvenuto e dichiarato dalla parte, la domanda non è più esaminabile nel merito. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni valutazione sui motivi dedotti. Le spese seguono l’esito in rito e sono compensate tra le parti.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile ha impugnato la sentenza con cui il TAR per la Campania aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza dirigenziale che ingiungeva la demolizione di una serie di opere realizzate in difformità dai titoli edilizi rilasciati. Le difformità accertate in sede di sopralluogo riguardavano il posizionamento dei vani finestra, le balaustre, la sagoma degli sporti, una muratura perimetrale del sottotetto con aumento della superficie utile, le altezze della falda e l’installazione di pensiline in legno lamellare.
Il primo giudice aveva respinto il ricorso rilevando che, alla scadenza del termine del titolo edilizio, occorreva un nuovo titolo, e che l’istanza di accertamento di conformità sospende solo temporaneamente il procedimento sanzionatorio. Aveva inoltre escluso la sanatoria parziale per difetto di prova sulla scindibilità delle opere e per mancato previo abbattimento delle parti insanabili. L’appellante ha articolato due motivi; nelle more ha dichiarato con nota di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della nota depositata in data 30 settembre 2024, con cui l’appellante ha fatto presente di non avere più alcun interesse alla decisione. La dichiarazione proveniente dalla parte che ha proposto l’impugnazione incide direttamente sulla persistenza dell’interesse a ricorrere, che costituisce condizione dell’azione.
L’interesse alla decisione deve sussistere non solo al momento della proposizione del gravame, ma anche al momento della pronuncia. Quando la parte dichiara di non avere più interesse, l’appello non può essere esaminato nel merito e va dichiarato improcedibile. La Corte non procede quindi all’esame dei due motivi, che restano assorbiti dalla definizione in rito.
La declaratoria di improcedibilità non presuppone accertamenti sulla fondatezza delle censure. Il thema decidendum si esaurisce nella verifica della permanenza dell’interesse, che il Collegio ritiene venuto meno sulla base della dichiarazione della stessa parte appellante.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente tra le parti, in coerenza con l’esito in rito della controversia. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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