Nessun risarcimento senza perdita del bene della vita e prova del danno (Cons. Stato n. 8176 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno non costituisce conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito e, per la lesione di un interesse legittimo pretensivo, la dimostrazione, in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo. Nella domanda risarcitoria non opera il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento: il criterio della vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo, con onere integralmente a carico del danneggiato. Il danno non patrimoniale, anche quando derivi dalla lesione di diritti inviolabili, è danno-conseguenza e deve essere allegato e provato; la congiunta richiesta di danno biologico e di danno morale integra inammissibile duplicazione. In tema di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, l’affidamento incolpevole non è configurabile quando il privato conosceva la precarietà del titolo ampliativo oggetto di contenzioso.
Il Fatto
Il Comune di Venezia aveva indetto nel 2003 una procedura per l’assegnazione di dodici licenze taxi per l’area di Mestre. Il ricorrente si era collocato in posizione utile e aveva ottenuto la licenza nel 2006. Un concorrente escluso impugnò gli atti e il TAR Veneto, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, annullò il bando e gli atti consequenziali per mancata predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli. Seguirono il ritiro delle licenze, una prima riassegnazione nel 2010 dichiarata poi nulla per elusione del giudicato, e infine il rilascio di licenze temporanee in attesa di una nuova gara.
Il titolare ha quindi chiesto al giudice amministrativo la condanna del Comune al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, assumendo di aver riposto un affidamento incolpevole nella stabilità del titolo. Il TAR Veneto ha rigettato la domanda e la decisione è stata appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola consolidata secondo cui il risarcimento presuppone l’accertamento di condotta, colpa, nesso di causalità ed evento dannoso, e richiede la prova della spettanza del bene della vita. Sul piano processuale esclude che l’onere della prova possa essere attenuato: l’asimmetria informativa che giustifica il metodo acquisitivo nell’azione di annullamento non si ripropone nell’azione risarcitoria, dove torna pieno il principio dispositivo e trova applicazione l’art. 2697 cod. civ.
Nel merito, la Corte riconosce che un fatto illecito in astratto sussiste, essendo il Comune responsabile di aver indetto una procedura poi annullata con sentenza passata in giudicato. Ritiene però che l’appellante non ne abbia tratto alcun pregiudizio: egli ha svolto l’attività di taxi senza soluzione di continuità per tutti i diciotto anni del contenzioso e continua a svolgerla. Da qui l’insussistenza del danno emergente e del lucro cessante, voci correlate a un presupposto fattuale — la perdita dell’attività — mai verificatosi.
Quanto ai pregiudizi non patrimoniali, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, il Collegio qualifica il danno come danno-conseguenza e rileva che manca qualsiasi elemento probatorio, persino una consulenza medica, sulla compromissione dell’equilibrio fisio-psichico. La domanda è quindi apodittica e la voce di danno morale costituisce duplicazione risarcitoria rispetto al preteso danno biologico.
Infine, esaminando la vicenda sul piano della responsabilità precontrattuale, la Corte ammette che talune spese avrebbero potuto ricondursi alla lesione dell’affidamento, ma esclude che esso fosse incolpevole: gli esborsi sono stati effettuati quando era già intervenuto l’annullamento del titolo, che l’appellante conosceva perché parte del relativo giudizio. Gli oneri sono stati comunque ammortizzati in diciotto anni di attività. L’appello è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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