Cure all’estero e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 152 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione preventiva al trasferimento per cure presso centri di altissima specializzazione situati all’estero e di conseguente rimborso delle relative spese, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Oggetto della domanda è la tutela del diritto alla salute, garantito dall’art. 32 Cost., che non è suscettibile di affievolimento per effetto del potere autorizzatorio dell’amministrazione. L’apprezzamento rimesso alla ASL e al Centro regionale di riferimento dall’art. 2, commi 3 e 4, e dagli artt. 3 e 5 del d.m. 3 novembre 1989 è di natura meramente tecnica e non discrezionale in senso stretto, non implicando l’esercizio di alcun potere di supremazia. La circostanza che l’autorizzazione sia richiesta prima delle cure, anziché invocata a rimborso di spese già sostenute, non muta il criterio di riparto fondato sulla causa petendi. Il giudice amministrativo dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario dinanzi al quale la causa può essere riproposta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno del figlio, invalido al 100% e affetto da tetraparesi spastica conseguente a encefalopatia perinatale, ha impugnato il parere del Centro di Riferimento Regionale e la nota della ASL che non hanno accolto la richiesta di autorizzazione al trasferimento per un nuovo ciclo riabilitativo semestrale presso un centro ospedaliero di New York.
La domanda mirava all’accertamento del diritto al trasferimento e alla condanna della ASL al rimborso delle spese sanitarie, di soggiorno e di viaggio. La ASL ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione, avendo la ricorrente già adito il giudice civile con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., rigettato con provvedimento del 2 agosto 2022 che aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’orientamento ondivago della giurisprudenza amministrativa in materia e rileva come, nel caso concreto, la parte si sia rivolta prima al giudice civile e poi, rigettata la domanda cautelare, al giudice amministrativo. L’esigenza di evitare un conflitto di giurisdizione impone una riflessione preliminare sulla natura della situazione soggettiva azionata.
La materia involge principalmente diritti soggettivi, in primo luogo il diritto alla salute, e solo secondariamente posizioni di interesse legittimo. Muovendo dalla Corte cost. n. 204/2004, il Tribunale esclude che la giurisdizione esclusiva possa estendersi alle prestazioni rese nell’ambito del servizio sanitario, non operando in tale ambito la pubblica amministrazione come autorità.
Il Collegio aderisce alle Sezioni Unite n. 11334 del 2005 e, soprattutto, a Cass. civ., Sez. Un., n. 2867 del 2009, confermata da Sez. Un. n. 25925 del 2011 e Sez. Un. n. 20577 del 2013. Da tali pronunce si desume che le valutazioni rimesse al Centro regionale di riferimento attengono alla sussistenza dei presupposti sanitari e alla qualifica del centro estero, con apprezzamento esclusivamente tecnico e non discrezionale.
La giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche quando sia impugnato il diniego di autorizzazione, poiché la domanda resta diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo. Il vincolo derivante dall’art. 59 legge n. 69/2009 e la funzione nomofilattica delle Sezioni Unite rafforzano la conclusione. La pronuncia Sez. Un. n. 1781/2022, invocata dalla ricorrente, concerne il diverso progetto individuale ex art. 14 legge n. 328/2000 e non è sovrapponibile alla fattispecie.
Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, con individuazione del giudice civile competente. La sussistenza di orientamenti contrastanti giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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