Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Lazio n. 16822 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Ove il ricorrente dichiari, prima della delibazione nel merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, il giudice adito non può decidere la controversia nel merito e deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenuta cessazione dell’interesse sostanziale alla decisione preclude ogni valutazione di fondatezza dei motivi. La compensazione integrale delle spese può essere disposta in ragione delle circostanze del caso concreto, anche ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile ai casi di rinuncia irrituale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio la comunicazione con cui il Ministero dell’Interno gli aveva attribuito il giudizio di non idoneità all’esito delle prove di capacità operativa, sostenute in sede concorsuale il 20 luglio 2023, nell’ambito della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché il decreto di esclusione del 1° agosto 2023 e l’intera catena degli atti presupposti: bando, allegati, decreti di nomina delle commissioni, verbali e schede di valutazione.
Con il ricorso il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti, previa sospensione dell’efficacia, e in via subordinata l’ammissione con riserva al prosieguo dell’iter selettivo mediante sessione straordinaria; domandava inoltre l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato una nota con cui ha dichiarato di non avere più interesse attuale e concreto alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione depositata il 16 ottobre 2026 e la qualifica come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La questione non attiene al merito dei motivi di impugnazione, ma alla permanenza dell’interesse a ricorrere, che costituisce condizione dell’azione e va verificata al momento della decisione.
Il Tribunale richiama il principio fondamentale della domanda: il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Ne deriva che, se l’attore, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, dichiari di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, il giudice adito non ha alcuna possibilità di deciderlo nel merito. Sul punto la sentenza richiama espressamente Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113.
La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che appunto contempla la carenza di interesse sopravvenuta quale causa di improcedibilità. Il Collegio non procede quindi all’esame della legittimità degli atti impugnati né delle domande risarcitorie, che restano assorbite dalla cessazione dell’interesse sostanziale.
Quanto alle spese, il Tribunale rileva che le circostanze del caso concreto giustificano la compensazione integrale. A tal fine richiama l’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale, come tale qualificabile la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente. Il dispositivo dichiara pertanto il ricorso improcedibile e compensa le spese, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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