Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla servitù (TAR Sicilia n. 2415 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’irrevocabilità del titolo esecutivo e la persistente inerzia dell’amministrazione, ordina a quest’ultima di dare piena esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, opera l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, già nominato in vista dell’eventuale inottemperanza. La fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. risponde alla funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm. Il commissario ad acta è tenuto al rispetto del termine per la domanda di liquidazione del compenso previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, che decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1283 del 2019, che ha rigettato l’appello del Comune di Adrano avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 5136/2016. Il giudicato conferma l’ordinanza del 19.06.2006 con cui il giudice della fase sommaria aveva accolto il ricorso dell’odierna istante e ordinato al Comune di reintegrare la ricorrente nel possesso della servitù di veduta esercitata sull’immobile comunale, mediante arretramento delle opere fino al ripristino della distanza legale ex art. 907 cod. civ. e l’esecuzione degli ulteriori interventi indicati in motivazione, con obbligo di astenersi da future molestie.

La sentenza è passata in giudicato e in data 18.11.2019 è stata notificata al Comune, che non ha posto in essere alcuna attività. La ricorrente chiede quindi l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sentenza posta a fondamento dell’azione è divenuta irrevocabile, come da attestazione in atti, e che la stessa non risulta eseguita dall’amministrazione resistente. Sussistono pertanto i presupposti per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

Il Tribunale ordina all’amministrazione intimata di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza, in favore della parte ricorrente. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina fin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro funzionario adeguatamente qualificato, che provvederà su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni al compimento degli atti necessari all’esecuzione.

Il Collegio richiama l’attenzione del commissario sulla necessità di rispettare, per la liquidazione del compenso, il termine di cui all’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, precisando che lo stesso decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

È accolta anche la domanda di fissazione della penalità di mora, liquidata nella misura di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela. La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza fino alla scadenza del termine per la richiesta di insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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