Carenza sopravvenuta di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Lombardia n. 1336 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve emettere una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone, invece, che l’amministrazione abbia pienamente soddisfatto la pretesa azionata e che il sopravvenuto soddisfacimento risulti provato. L’elisione di un solo profilo di illegittimità non è sufficiente, perché il provvedimento resta lesivo per altri aspetti e l’interesse fatto valere non è integralmente soddisfatto.

Il Fatto

La ricorrente gestisce una struttura ospedaliera accreditata e convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale per prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale. Con ricorso notificato nel febbraio 2019 impugna la DGR Lombardia n. XI/1046 del 2018, recante le determinazioni sulla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti l’impugnazione viene estesa alle delibere dell’ATS e ai contratti integrativi sottoscritti con riserva, contestati in via derivata e per vizi propri. Nel marzo 2024, in vista dell’udienza di merito, la ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione di tutti i motivi proposti e chiede che sia dichiarata l’improcedibilità per cessata materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda l’orientamento consolidato secondo cui, davanti alla dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non può pronunciarsi nel merito e deve limitarsi ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione della parte. Richiama in tal senso Consiglio di Stato, VII, n. 7553 del 2022 e TAR Lombardia, V, n. 355 del 2024.

Da ciò discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ex art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., in virtù della dichiarazione depositata in atti. Il Tribunale esclude però la diversa pronuncia di cessazione della materia del contendere, che la parte aveva invocato.

Sotto il primo profilo, osserva che l’elisione di un solo profilo di illegittimità addotto contro la DGR non può condurre a una cessazione “parziale”, poiché il provvedimento impugnato resta lesivo per altri aspetti e l’interesse legittimo non risulta pienamente soddisfatto (richiamato TAR Lombardia, V, n. 3041 del 2023).

Sotto il secondo profilo, rileva che il sopraggiunto “provvedimento correttivo” è stato solo genericamente allegato e non documentato. Senza tale documentazione il Collegio non può ricostruire, nemmeno in via ipotetica, la fondatezza delle prospettazioni iniziali della ricorrente.

La sentenza è quindi di improcedibilità per il ricorso e i motivi aggiunti. Le spese vengono compensate, in ragione della limitata attività difensiva svolta dalla Regione e della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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