L’interesse ad agire non può essere valutato d’ufficio dal giudice (TAR Lombardia n. 1337 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso vincola il giudice, che non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. Non ricorrono invece i presupposti della cessazione della materia del contendere quando il sopravvenuto provvedimento correttivo non sia allegato né documentato e il provvedimento impugnato resti per altri aspetti lesivo, non risultando la pretesa pienamente soddisfatta.

Il Fatto

La ricorrente gestisce una struttura ospedaliera accreditata e convenzionata, che eroga prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale a carico del Servizio Sanitario Regionale. Con ricorso notificato il 31.01.2019 e depositato il 28.02.2019 ha chiesto l’annullamento della DGR Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Con due successivi atti di motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa alle delibere di approvazione dei contratti integrativi e ai contratti stessi, relativi al primo quadrimestre e all’anno 2019, deducendone l’illegittimità derivata e vizi propri. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con spese compensate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione processuale posta dalla dichiarazione della ricorrente e la risolve richiamando un orientamento univoco, condiviso dal giudice amministrativo. Quando la parte dichiara espressamente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Il Tribunale richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7553 del 2022 e TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 355 del 2024. In applicazione di tale principio, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata in atti dalla ricorrente l’08.03.2024 impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, ex art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.

Il Collegio esamina poi, e respinge, la diversa opzione della cessazione della materia del contendere. Sotto un primo profilo, il sopraggiunto “provvedimento correttivo” avrebbe eliso, in tesi, un solo profilo di illegittimità della DGR impugnata: ciò non basta alla declaratoria di cessazione “parziale”, poiché il provvedimento avversato resta per altri aspetti lesivo e l’interesse legittimo non risulta pienamente soddisfatto, secondo il richiamo a TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3041 del 2023.

Sotto un secondo profilo, la ricorrente non ha in alcun modo allegato né documentato il preteso provvedimento correttivo: manca quindi la base per ricostruire, anche solo in via ipotetica, la fondatezza delle prospettazioni iniziali. Il Tribunale ribadisce pertanto l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

Le spese sono compensate, in considerazione della limitata attività difensiva svolta dalla Regione Lombardia e della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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