Interesse al permesso in sanatoria non limitato dalla destinazione d’uso (TAR Lazio n. 119 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso il permesso a costruire in sanatoria che, recependo l’istanza di condono, non comprime il bene della vita richiesto dal ricorrente. L’aggiunta della dicitura “deposito” accanto a “magazzino” non integra alcuna limitazione della destinazione d’uso, poiché il contenuto del titolo abilitativo è idoneo a ricomprendere entrambe le categorie catastali contemplate dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 146 del 2 agosto 1939. La doglianza sull’erroneo calcolo degli oneri concessori e dell’oblazione non può essere rivolta contro il permesso in sanatoria, che si limita a dare atto del pagamento intervenuto senza determinazioni ulteriori. Una pronuncia sul punto si porrebbe in contrasto con il divieto di esercizio di poteri non ancora esercitati o si frapporrebbe a provvedimenti non ritualmente impugnati.

Il Fatto

Il ricorrente ha acquistato in sede esecutiva un immobile sito in Formia, del quale ha poi accertato lo stato non legittimo. Nel 2006 ha presentato istanza di condono che concerneva anche il cambio di destinazione d’uso del piano “pilotis” in magazzino. A seguito di un contenzioso, il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile il cambio di destinazione e ha onerato l’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza.

Il Comune ha infine rilasciato un permesso a costruire in sanatoria che, nella parte dispositiva, indica la destinazione “deposito/magazzino” anziché il solo “magazzino”. Il ricorrente ha impugnato l’atto in parte qua, lamentando elusione del giudicato, difetto di istruttoria e violazione degli artt. 31, 32 e 40 della legge n. 47/1985, oltre all’erroneo calcolo di oblazione e oneri concessori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che il ricorrente, pur dopo non poche traversie, ha ottenuto il bene della vita agognato: il riconoscimento del cambio di destinazione d’uso da piano “pilotis” a magazzino/deposito. La circostanza che il titolo preveda la destinazione “deposito/magazzino” anziché esclusivamente “magazzino” non priva di utilità il provvedimento favorevole.

Secondo il Tribunale, da tale dicitura non è dato desumere alcuna limitazione: il riferimento al deposito non esclude la possibilità di usare l’immobile anche come magazzino. La Circolare n. 146 del 2 agosto 1939 ricomprende nella categoria C/2 sia i magazzini sia i locali di deposito, sicché il contenuto del titolo è idoneo a ricomprendere entrambe le categorie. Le deduzioni sull’accatastamento non conducono a diversa conclusione.

Il Collegio ha osservato che ciò che potrebbe rilevare, dal punto di vista edilizio, è il differente carico urbanistico derivante dall’uso del magazzino per attività commerciale ovvero industriale, con passaggio da una categoria funzionale a un’altra ai sensi dell’art. 23-bis del TU edilizia. A tal fine non può prescindersi dalla valutazione dell’utilizzo in concreto dell’immobile. Si tratta però di questioni estranee al perimetro del giudizio, perché il condono non preclude l’uso a magazzino.

Quanto al preteso contrasto con il parere dell’Autorità preposta al vincolo, il Tribunale ha rilevato che sia il parere della Soprintendenza sia quello del Comune fanno riferimento a un locale deposito: anche sotto tale profilo il permesso si appalesa favorevole al ricorrente.

Sulla doglianza relativa alla restituzione di oblazione e oneri concessori, il Collegio ha escluso che possa essere rivolta contro il permesso in sanatoria, che non contiene alcuna determinazione sul punto ma si limita a dare atto del pagamento intervenuto. Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare i provvedimenti che hanno determinato in via definitiva tali somme. Una pronuncia del Tribunale si porrebbe in contrasto con il divieto di decidere su poteri non ancora esercitati, ex art. 34 c.p.a., ovvero si frapporrebbe a provvedimenti non impugnati. Il ricorso è dunque inammissibile per carenza di interesse, con nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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