Termine ragionevole e avvio del procedimento disciplinare nella Polizia di Stato (TAR Toscana n. 127 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare a carico degli appartenenti alla Polizia di Stato deve essere avviato, mediante contestazione degli addebiti, entro un termine ragionevole, non essendo previsto un termine fisso dall’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957. La ragionevolezza va valutata caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari. Il parametro temporale decorre dal momento in cui l’Amministrazione, nel complesso dei suoi organi, ha piena conoscenza dei fatti. Un ritardo di un anno e sette mesi dalla conoscenza dei fatti, non giustificato da particolare gravità o complessità, integra la violazione di legge e determina l’annullamento della sanzione. Le difficoltà organizzative nell’individuare l’organo competente non possono andare a discapito del dipendente.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha impugnato il decreto con cui il Direttore del Nucleo Operativo Protezione Toscana gli ha inflitto la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 3/30 degli assegni mensili, ai sensi dell’art. 4, n. 10, del d.P.R. n. 737 del 1981. Il provvedimento gli è stato notificato l’08.11.2019.

Il ricorrente ha dedotto tre censure: la violazione dei termini di avvio e di svolgimento del procedimento disciplinare; l’incompetenza dell’organo sanzionatore e il mancato rispetto delle procedure di formazione della Commissione Consultiva; l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà tra atti. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso in relazione alla prima censura, assorbendo gli altri motivi. Il fulcro della decisione è il rispetto del termine ragionevole imposto dall’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, applicabile al sistema sanzionatorio speciale della Polizia di Stato in virtù del rinvio contenuto nell’art. 31 del d.P.R. n. 737 del 1981.

Il Tribunale richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la norma non impone un termine fisso, ma indica una regola di ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione degli addebiti, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari (Cons. Stato, sez. VI, n. 2723 del 2008). Richiama altresì il principio per cui rileva il momento in cui l’Amministrazione, nel complesso dei suoi organi, ha avuto conoscenza dei fatti e la possibilità di attivare il procedimento, non quello in cui l’organo competente a promuoverlo ne sia venuto a conoscenza; in quel caso undici mesi sono stati ritenuti irragionevoli (Cons. Stato, sez. III, n. 3779 del 2018).

Applicando tali principi, il Collegio rileva che la contestazione degli addebiti è stata redatta e notificata il 4 ottobre 2019, ben un anno e sette mesi dopo la piena conoscenza dei fatti da parte dell’Amministrazione, pacificamente rilevati il 26 e 27 febbraio 2018. Anche la contestazione fa riferimento all’incendio e alle esplosioni del 25 febbraio 2018, e agli atti risulta la relazione di servizio del ricorrente del 26 febbraio 2018 sulle modalità di custodia della pistola d’ordinanza e di stoccaggio dei materiali nel locale adibito a spogliatoio e deposito.

Il Collegio ritiene che tale ampio lasso temporale non possa considerarsi ragionevole. Non rilevano le considerazioni della difesa erariale sulla particolarità del caso e sulle difficoltà nell’individuare l’organo competente ad irrogare la sanzione: soltanto la particolare gravità dei fatti e la particolare complessità degli accertamenti preliminari potrebbero giustificare un periodo più lungo. I tempi necessari all’individuazione dell’organo competente, per il principio di leale collaborazione, non possono andare a discapito del dipendente.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna dell’Amministrazione alle spese, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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