Terzo condono in Sicilia: vincoli paesaggistici relativi preclusivi e silenzio assenso escluso (TAR Sicilia n. 3157 del 24.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio in Sicilia, richiamando integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, resta precluso anche per le opere realizzate su aree sottoposte a vincoli paesaggistici relativi, dovendosi escludere che la normativa regionale consenta una sanatoria più ampia di quella statale. Sul parere della Soprintendenza chiamata a esprimersi in materia paesaggistica non si forma il silenzio assenso, perché la relativa disciplina regionale è stata tacitamente abrogata e perché l’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 esclude espressamente tale meccanismo per i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. In ogni caso il silenzio assenso non si perfeziona con il solo decorso del tempo, ma richiede la presenza dei presupposti sostanziali per il rilascio del titolo. La domanda di restituzione di oblazione e oneri concessori, a seguito del rigetto dell’istanza, spetta al giudice ordinario, difettando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare ubicata in zona ricadente in ambito paesistico e in area SIC-ZPS, aveva presentato nel 2004 istanza di sanatoria ex legge n. 326/2003 per una veranda realizzata previa demolizione di quella preesistente autorizzata. La Soprintendenza, con parere del 13.03.2023 reso sulla base della propria circolare n. 2 del 30.12.2022, si era espressa in senso contrario al mantenimento del manufatto, ordinandone la riduzione in pristino. Il ricorso gerarchico non aveva avuto esito e il ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto insieme al parere.
Il Comune, recependo quel parere, ha poi rigettato l’istanza con provvedimento dirigenziale del 29.05.2023. Contro tale atto il ricorrente ha proposto motivi aggiunti per illegittimità derivata, chiedendo altresì la restituzione dell’oblazione e degli oneri versati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria la censura sul preteso silenzio assenso formatosi sul parere della Soprintendenza. Il motivo è infondato. L’art. 46 della l.r. n. 17/2004 non è invocabile, essendo stato tacitamente abrogato dall’art. 7 della l.r. n. 5/2011 che, con rinvio dinamico alla legge n. 241/1990, rende applicabile l’art. 20, comma 4, che esclude il silenzio assenso per i procedimenti paesaggistici. Analogo esito per l’art. 29 della l.r. n. 7/2019, la cui omessa esclusione è colmata dalla norma statale.
Il Tribunale aggiunge che l’art. 17 della l.r. n. 4/2003 riguarda fattispecie di condono diverse e un procedimento speciale non attivato. In termini generali, il silenzio assenso in materia edilizia non opera come liberalizzazione: richiede la contestuale presenza di tutti i presupposti sostanziali.
Passando al merito, il Collegio ricostruisce il quadro del terzo condono siciliano, regolato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, che richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003. Sulla scorta della Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la legge regionale interpretativa, si esclude che i vincoli relativi consentano la sanatoria. Non sussistono quindi i presupposti di condonabilità: l’opera integra un ampliamento riconducibile alla tipologia dell’abuso 1 e insiste su area vincolata.
La richiesta di verificazione è respinta, non potendo i mezzi istruttori supplire all’onere probatorio della parte. La motivazione per relationem alla circolare assessoriale è sufficiente, né si configura un legittimo affidamento per il tempo trascorso. Il carattere vincolato del provvedimento rende superflua la comunicazione di rigetto, ex art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Quanto alla domanda restitutoria, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, richiamando le Sezioni Unite n. 29291/2008, non essendo la pretesa connessa all’esercizio di poteri autoritativi. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto in parte inammissibili e per il resto rigettati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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