Ottemperanza al giudicato e interessi sulle spese dal passaggio in giudicato (TAR Campania n. 1057 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina alla pubblica amministrazione l’adempimento del giudicato e, a norma dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., può condannare al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Gli interessi legali sulle spese processuali non decorrono dal deposito del titolo esecutivo se il titolo non li prevede, ma soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non si applica quando risulti manifestamente iniqua, anche in ragione dell’esiguità dell’importo oggetto di esecuzione. L’onere della prova del fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo incombe sull’amministrazione debitrice ai sensi dell’art. 2697 cod. civ..

Il Fatto

Un avvocato propone ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 3340 del 20.5.2021, che aveva accolto un precedente ricorso di ottemperanza e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in misura complessiva di € 200,00 oltre accessori.

Il ricorrente chiede la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese liquidate, gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo, la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, la penalità di mora e, con successiva memoria, una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata. Il Ministero si costituisce con mero atto formale, senza deduzioni difensive.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso. Richiamato l’art. 112, secondo comma, lett. b), cod. proc. amm., rileva l’osservanza del dimezzamento dei termini di deposito ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e del disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., essendo la sentenza azionata assistita da attestazione di cosa giudicata. Sussistono inoltre i presupposti dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, avendo il ricorrente notificato il titolo al Ministero e atteso l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni.

Nel merito, il ricorso è accolto. L’amministrazione non ha provato l’adempimento e, a norma dell’art. 2697 cod. civ., su di essa incombe l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo. Il TAR ordina pertanto il pagamento delle spese processuali entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Quanto agli interessi legali, il Collegio opera una distinzione netta. Non sono dovuti dal deposito della sentenza, perché non previsti nel titolo esecutivo; possono invece riconoscersi dal passaggio in giudicato del titolo, in tal modo interpretandosi la domanda del ricorrente e ricond ucendola all’art. 112, comma 3, cod. proc. amm..

Il Tribunale nomina quindi il Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine, individuandolo in un dirigente amministrativo ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e dei dirigenti generali. Il munus è obbligatorio e il compenso rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

È invece disattesa la domanda di astreinte: mancano i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la misura risulta manifestamente iniqua, considerati l’esiguo importo delle spese e il riconoscimento degli interessi. Non si ravvisano nemmeno i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e art. 96, comma 3, cod. proc. pen., domanda peraltro formulata in memoria non notificata. Le spese del giudizio sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

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