Procura alle liti generica su foglio separato: inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 4255 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve indicare l’oggetto della controversia, le parti, l’autorità adita e gli elementi utili alla sua individuazione. Quando il ricorso è nativo digitale e la procura è redatta su supporto cartaceo separato, poi depositata in copia informatica, non opera la regola dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021: la congiunzione telematica dei documenti non supplisce alla genericità del mandato, perché non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo, né l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né attraverso l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4703/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per l’anno scolastico 2024-2025, la somma di euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

L’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. La creditrice propone quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si costituisce. Alla camera di consiglio il Collegio rileva l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto che l’assenza del difensore della ricorrente imponga l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 1305 del 2026, si afferma che la mancata presenza in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio. L’avviso è funzionale a consentire la controdeduzione, cui il procuratore tacitamente rinuncia non presenziando.

Nel merito, la procura è stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe, e notificata in copia informatica. Il suo testo non indica né il Tribunale amministrativo regionale adito né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione. Per l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. il difensore deve essere munito di procura speciale, con gli elementi individuativi della controversia.

La deroga della procura apposta in calce o a margine, che assorbe il requisito della specialità per la relazione fisica con l’atto, non è estensibile in via analogica tramite l’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. Il rispetto di quella formalità certifica l’autografia della sottoscrizione, ma non elimina l’esigenza che la procura separata rechi in sé elementi esaustivi. Il Collegio non condivide quindi l’indirizzo di Cons. Stato, Sez. III, n. 8552 del 2024, maturato prima dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025: la copia digitalizzata allegata alla PEC o alla busta telematica non garantisce la contezza del sottoscrittore né l’anteriorità del mandato rispetto al ricorso.

Quanto alla sanabilità, la giurisprudenza è negativa: la procura è requisito che deve sussistere al momento della proposizione, con esclusione della rinnovazione ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c. Nemmeno l’errore scusabile è concedibile, poiché l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non ha innovato il quadro normativo ma confermato un indirizzo esistente, che la parte avrebbe potuto prudentemente seguire.

Il ricorso, notificato il 9 aprile 2026, è dunque inammissibile. Per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025 non è più ammessa la regolarizzazione previa concessione dell’errore scusabile. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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