Falsa dichiarazione sostitutiva senza indicazione del titolo di reato non integra mendacio (TAR Calabria n. 1331 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa specificazione del titolo del reato nell’ambito della dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, integra al più una irregolarità formale e non i presupposti del mendacio di cui all’art. 76 d.P.R. n. 445/2000. La falsità ideologica richiede una falsa rappresentazione della realtà oggettivamente riscontrabile, non anche la mera incompletezza della dichiarazione. Il diniego fondato su tale asserita falsità è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria. L’amministrazione non può integrare in sede giudiziale la motivazione dell’atto mediante scritti difensivi, essendo ammessa la sola integrazione attraverso gli atti del procedimento o un autonomo provvedimento di convalida.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato domanda di ammissione agli esami di abilitazione all’esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità. All’istanza ha allegato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestava di essere stato condannato, con sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, alla pena di anni due con sospensione condizionale.

Il Compartimento della Polizia Stradale per la Calabria ha rigettato la domanda, sul presupposto che il ricorrente avesse reso una falsa dichiarazione e fosse pertanto privo del requisito della buona condotta. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Calabria, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria per non avere l’amministrazione indicato in cosa consistesse la contestata falsità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina delle dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. n. 445/2000, che consentono al privato di attestare fatti e qualità in luogo dell’amministrazione, chiamata a un controllo successivo. Sul versante sanzionatorio, l’art. 76 d.P.R. n. 445/2000 punisce le dichiarazioni mendaci; le false dichiarazioni costituiscono ipotesi di falso ideologico, consistente nella falsa rappresentazione della realtà, distinta dal falso materiale e riconducibile ai delitti contro la fede pubblica di cui agli artt. 483 o 495 cod. pen.

Nel caso concreto l’amministrazione ha ritenuto integrato il mendacio perché il ricorrente, nella dichiarazione sostitutiva, aveva indicato la condanna riportata senza precisare il titolo del reato. Il TAR ritiene invece che la pretesa falsità non sia oggettivamente riscontrabile: non emergono i presupposti del falso ideologico, e l’omessa qualificazione del reato costituisce una mera specificazione che può rilevare sul piano formale, ma non integra un’omissione idonea a fondare il mendacio.

Il Collegio esamina anche la diversa ricostruzione offerta dalla difesa dell’amministrazione nella memoria, secondo cui vi sarebbe una non corrispondenza tra i titoli di guida allegati a domande diverse. Tale tesi è inammissibile, perché si risolve in una integrazione postuma della motivazione mediante lo stesso scritto difensivo, non essendo quei fatti indicati nel provvedimento impugnato.

Il TAR richiama il principio secondo cui l’integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile solo se effettuata mediante gli atti del procedimento, ovvero attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando inammissibile l’integrazione postuma realizzata con atti processuali o scritti difensivi (Cass. civ., SS.UU., ord. n. 25665 del 04.09.2023).

Il provvedimento è pertanto annullato per difetto di motivazione, restando integra la possibilità per l’amministrazione di assumere una diversa e ulteriore determinazione. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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