Condono edilizio: rigetto della sanatoria e ordine di ripristino estraneo alla Soprintendenza (TAR Sicilia n. 3156 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel condono edilizio il parere dell’autorità preposta al vincolo è dovuto solo per le opere astrattamente sanabili; in difetto dei presupposti di legge la preclusione della sanatoria è assoluta e il parere, ove reso, assume carattere vincolato. Il procedimento si conclude con la decisione formale del Comune, al quale spetta altresì l’adozione dei provvedimenti repressivi e sanzionatori, mentre l’autorità preposta alla tutela del vincolo interviene al solo fine di esprimere il proprio avviso. È pertanto incompetente la Soprintendenza a ingiungere la riduzione in pristino nell’ambito della procedura di sanatoria, dovendosi applicare l’ordinaria disciplina in materia di ordine di demolizione.

Il Fatto

La ricorrente presentava istanza di condono ai sensi della legge n. 724/1994 per due vani realizzati con altezza superiore a quella di progetto e per due locali adibiti a deposito, in un immobile ubicato su un’isola della provincia di Messina. Le opere ricadevano in area sottoposta a notevole interesse paesaggistico. La Soprintendenza rigettava la richiesta, in conformità alla circolare n. 2/2022 del Dipartimento Beni Culturali, ordinando contestualmente la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

L’interessata impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione per il solo richiamo alla circolare, l’illegittimità dell’ordine di ripristino emesso insieme al rigetto e, in via subordinata, la violazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21-quater legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla sentenza n. 252/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima la legge regionale siciliana di interpretazione autentica del terzo condono, per lesione della riserva statale in materia di tutela dell’ambiente. Ne deriva che la materia resta disciplinata dall’art. 24 l.r. n. 15/2004 e dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, che esclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici.

Richiamando il consolidato orientamento — Cons. Stato, sez. I, n. 90 del 2023 e sez. VI, n. 8781 del 2022 — il TAR ribadisce che l’insanabilità è superabile solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione dell’opera prima dell’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta. La ricorrente non contesta né il vincolo né la natura degli abusi, avendo ella stessa indicato tipologie con creazione di nuovi volumi: i presupposti della sanatoria difettano.

Il difetto di motivazione è respinto: la motivazione per relationem è idonea quando indica gli estremi dell’atto richiamato, come nella specie. Il Collegio esclude inoltre ogni legittimo affidamento, giacché il decorso del tempo non può consolidare una situazione contra ius. Il provvedimento esprime un potere interamente vincolato, così che il preavviso di diniego e l’apporto partecipativo risultano superflui rispetto a un abuso già realizzato e immodificabile.

È invece fondato il terzo motivo. Il procedimento di condono si conclude con la decisione formale del Comune, cui spettano i provvedimenti repressivi; le autorità preposte al vincolo esprimono un avviso pur vincolante, ma nessuna norma attribuisce loro il potere di definire il procedimento o di ingiungere la riduzione in pristino. I poteri repressivi in materia paesaggistica sono disciplinati dagli artt. 160 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004 e dagli artt. 33 e 35 d.P.R. n. 380/2001; nel condono definito con diniego, l’ordine di demolizione rientra nella competenza comunale ex art. 31. Il provvedimento è quindi annullato nella sola parte relativa al ripristino, con assorbimento dei motivi quinto e sesto e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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