Sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sul sostegno scolastico al termine dell’anno (TAR Campania n. 5421 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione degli atti con cui l’amministrazione scolastica determina il monte ore del sostegno didattico in favore di un alunno con disabilità, la sopravvenuta conclusione dell’anno scolastico cui gli atti si riferiscono determina la carenza di interesse alla decisione. Nessuna utilità, infatti, può derivare al ricorrente dall’annullamento di provvedimenti che hanno esaurito i propri effetti con il termine dell’anno scolastico, non essendo più possibile conseguire l’ampliamento della copertura oraria per quel medesimo periodo. La declaratoria di improcedibilità non è impedita dalla circostanza che la domanda cautelare sia stata in precedenza accolta in via monocratica e collegiale, poiché la misura cautelare esaurisce la propria funzione strumentale e non cristallizza l’interesse alla pronuncia di merito. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della peculiarità della vicenda e del tenore della decisione.

Il Fatto

La ricorrente, in proprio e quale rappresentante legale della figlia minore affetta da handicap ex art. 3, comma 3, l. 104/1992, ha impugnato il provvedimento con cui il Dirigente Scolastico ha attribuito all’alunna, per l’anno scolastico 2025/2026, diciotto ore settimanali di sostegno scolastico. Ha chiesto altresì l’annullamento della verifica finale del P.E.I. relativo all’anno precedente, nella parte in cui, pur rilevando l’incapacità dell’alunna di svolgere compiti in autonomia, confermava la medesima dotazione oraria.

La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 della legge n. 104/1992, del d.lgs. n. 66/2017 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, chiedendo in via principale l’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, pari a trenta ore settimanali. Domanda cautelare accolta dapprima in via monocratica e poi in sede collegiale, con ordine all’amministrazione di redigere tempestivamente il P.E.I. e di assegnare il sostegno per le ore necessarie alla piena integrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e le considerazioni già espresse dalla sezione in una precedente pronuncia, integralmente richiamate.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato, in termini trascritti a verbale e previo rilievo ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La ragione è che l’anno scolastico 2025/2026, cui si riferiscono gli atti impugnati, si è ormai concluso: nessuna utilità potrebbe quindi derivare alla ricorrente dall’annullamento dei provvedimenti che avevano negato l’ampliamento del sostegno.

Il percorso argomentativo è lineare. L’interesse al ricorso deve permanere fino alla decisione e la sua caducazione impone la declaratoria di improcedibilità. Il venir meno della res litigiosa per il decorso del tempo, rispetto a un rapporto di durata annuale quale è quello dell’assegnazione delle ore di sostegno, preclude una pronuncia di merito che sarebbe priva di effetto utile. La precedente ordinanza cautelare, che aveva ordinato la redazione del P.E.I. e l’assegnazione delle ore necessarie, ha esaurito la propria funzione nel corso dell’anno scolastico considerato.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato improcedibile il ricorso e ha disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando la peculiarità della vicenda sottesa e il tenore della pronuncia. Ha inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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