Carenza sopravvenuta di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Lombardia n. 1324 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della controversia vincola il giudice. Questi non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza di interesse costituisce fatto estintivo del potere-dovere di decisione nel merito, restando alla parte la sola facoltà di manifestare la propria valutazione sull’interesse che aveva dato origine al giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, società che gestisce strutture sanitarie accreditate e convenzionate per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale a carico del Servizio Sanitario Regionale, impugnava la DGR Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. Con due successivi atti di motivi aggiunti estendeva l’impugnazione alle delibere di approvazione dei contratti integrativi e ai contratti medesimi, stipulati con le ATS competenti, dolendosi tanto di vizi derivati quanto di vizi propri.

Si costituivano la Regione Lombardia e l’ATS dell’Insubria, mentre l’ATS della Brianza e l’ASST dei Sette Laghi non si costituivano. In vista dell’udienza di trattazione nel merito, originariamente fissata all’08.03.2024, la ricorrente rappresentava che nell’esercizio 2019 la previsione contestata non aveva avuto concreta applicazione a proprio danno e chiedeva quindi che il Tribunale prendesse atto della sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando l’improcedibilità del ricorso e compensando le spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto la portata della dichiarazione depositata dalla difesa della ricorrente. La società aveva espressamente affermato che la previsione contestata non aveva trovato applicazione concreta nell’esercizio 2019 e che, in tale situazione, era venuto meno l’interesse al ricorso. Su questa base la parte aveva rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo la declaratoria di improcedibilità.

Il Tribunale ha richiamato l’orientamento univoco della giurisprudenza amministrativa, condiviso dal Collegio, secondo cui, in presenza di una dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito. Ugualmente non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: l’unico esito possibile è una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il Collegio ha richiamato in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7553 del 2022 e TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 355 del 2024.

Applicando tale principio, il Tribunale ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La decisione ha quindi carattere meramente processuale e non investe nel merito le censure articolate avverso la delibera regionale e i contratti integrativi.

Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate. La statuizione si fonda su due considerazioni: la limitata attività difensiva svolta dalla Regione Lombardia e dall’ATS dell’Insubria e la natura in rito della decisione. La sentenza è stata resa all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19.04.2024, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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