Carenza sopravvenuta di interesse e mancata impugnazione degli atti successivi nel concorso (Cons. Stato n. 3284 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avente ad oggetto l’atto amministrativo che non abbia dato riscontro all’istanza del candidato, la successiva adozione del provvedimento che riconosce le misure compensative richieste determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione del ricorso originario. Il giudice di primo grado correttamente dichiara l’improcedibilità ove l’utilità della pronuncia sia divenuta certa e definitivamente inutile. La mancata proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti sopravvenuti impedisce di estendere il thema decidendum agli stessi. L’eventuale ricorso autonomo successivamente proposto non incide sul giudizio di appello, che resta circoscritto all’originario oggetto di causa e all’assetto processuale cristallizzatosi.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Veneto l’atto dell’Ufficio Scolastico Regionale del 14 ottobre 2024, che l’aveva convocata alla prova scritta del concorso ordinario per Dirigenti Scolastici bandito con decreto del 18 dicembre 2023. Con il medesimo ricorso chiedeva l’accertamento del diritto a svolgere un colloquio orale in sostituzione della prova scritta, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. i), del Bando e dell’art. 3, comma 4-bis, del d.l. n. 80/2023.

Il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more la Commissione aveva adottato le determinazioni del 25 e 28 ottobre 2024, riconoscendo alla candidata un tempo aggiuntivo di sessanta minuti e un tutor con doppia mansione di lettore e scrittore. Alla data della camera di consiglio la prova era già stata svolta. La candidata ha proposto appello, chiedendo la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, per la loro connessione oggettiva. L’appellante sosteneva, da un lato, che la tutela piena ed effettiva sarebbe comunque garantita anche quando le prove concorsuali siano già state espletate e l’esito favorevole consentirebbe la rinnovazione o la partecipazione a prove suppletive; dall’altro, che il TAR non avrebbe potuto dichiarare la carenza di interesse dell’intera vicenda, involgendo anche gli atti sopravvenuti e la facoltà di impugnarli con ricorso autonomo entro sessanta giorni.

La Corte ricostruisce la successione cronologica degli atti. All’istanza del 7 ottobre 2024, volta genericamente a ottenere misure dispensative e strumenti compensativi, l’amministrazione inizialmente non aveva risposto. Il 14 ottobre 2024 aveva ammesso la candidata alle prove scritte fissate per il 30 ottobre 2024. Il 28 ottobre 2024 aveva riconosciuto le misure compensative secondo la richiesta iniziale.

Il ricorso di primo grado, notificato il 22 ottobre 2024 e depositato in pari data, non era rivolto alla concessione di una specifica misura compensativa, ma lamentava la mancata risposta all’istanza del 7 ottobre 2024. Dopo l’adozione del provvedimento del 28 ottobre 2024, che riconosceva il tempo aggiuntivo richiesto, la candidata non ha proposto motivi aggiunti.

Su questa base il Collegio ritiene che il primo giudice abbia correttamente ravvisato la carenza sopravvenuta di interesse alla data del passaggio in decisione. Solo successivamente l’appellante ha proposto al TAR Veneto un ricorso autonomo avverso l’atto del 28 ottobre 2024, per la parte in cui non riconosceva la sostituzione della prova scritta con quella orale. Tale giudizio, pendente con R.G. oscurato, non produce effetti sull’odierno appello.

La Corte non ritiene necessario scrutinare i motivi dedotti in primo grado e riproposti in appello, che restano assorbiti. L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con conferma della sentenza di primo grado. Le spese del grado sono compensate per la sussistenza di peculiari motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *