Soccorso istruttorio nel concorso pubblico e errori formali emendabili (Cons. Stato n. 3285 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 ha portata generale e opera anche nelle procedure concorsuali, purché sia rispettato il principio della par condicio. Il suo limite coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile: solo in tal caso consentire l’integrazione a termini scaduti attribuirebbe al candidato un vantaggio indebito. Quando invece il candidato abbia allegato i titoli con la diligenza richiesta e residuino margini di incertezza facilmente superabili, la pubblica amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio, in ossequio ai canoni di buona fede, correttezza e buon andamento. L’errore riconoscibile secondo l’ordinaria diligenza, e in particolare quello rilevabile ictu oculi da una commissione di esperti, va emendato d’ufficio o chiarito con il candidato. La selezione dei migliori candidati non può essere alterata da meri errori formali, poiché il pregiudizio colpisce l’interesse pubblico alla corretta selezione dei dipendenti, tutelato dall’art. 97 Cost.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla procedura di selezione per titoli ed esami bandita per tre posti in una classe di concorso dell’istruzione tecnica, indetta con decreto ministeriale. Nella domanda indicava per errore il voto del diploma di maturità come 60/100 in luogo di 60/60; la commissione valutava quel titolo con zero punti anziché con i 12,5 previsti dal bando. Con il maggior punteggio la candidata si sarebbe collocata al terzo posto della graduatoria, utile per l’assunzione.
La candidata proponeva ricorso al TAR per l’annullamento del decreto di pubblicazione della graduatoria, deducendo la riconoscibilità dell’errore e la doverosità del soccorso istruttorio. Il TAR respingeva il ricorso, qualificando l’errore come ricadente nell’ambito dell’autoresponsabilità del concorrente. La candidata appellava la sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce l’istituto richiamando l’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, che ha introdotto nel procedimento amministrativo il soccorso istruttorio per regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento. Il Collegio richiama sul punto l’Adunanza plenaria n. 9 del 2014 e la più risalente Cons. Stato, Sez. VI, n. 1927 del 2001.
La Sezione distingue i casi di documentazione irregolare o carente da quelli in cui il privato commetta un errore nella domanda: richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 4198 del 2019, si afferma che se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dal codice civile per gli atti negoziali, l’amministrazione è tenuta allo sforzo diligente di emendarlo autonomamente.
Il Collegio prende posizione sugli orientamenti più restrittivi, espressi da Cons. Stato, Sez. IV, n. 1148 del 2019 e Cons. Stato, Sez. III, n. 96 del 2019 in materia di assegnazione delle sedi farmaceutiche, fondati sul principio di autoresponsabilità. Ritiene invece che nei concorsi pubblici il soccorso istruttorio sia tanto più necessario: la procedura, diretta a selezionare i migliori candidati, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, con pregiudizio prima ancora che all’interesse privato a quello pubblico, in ragione della rilevanza della corretta selezione per il buon andamento dell’amministrazione.
Il limite all’attivazione dell’istituto è individuato nella mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile: consentire di dichiararlo dopo la scadenza del termine attribuirebbe un vantaggio in violazione della par condicio. In ogni altro caso, ove il candidato abbia allegato i titoli con la diligenza specificata dall’Adunanza plenaria n. 9 del 2014 e residuino margini di incertezza facilmente superabili, il soccorso istruttorio va attivato, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 257 del 2018 e da altri precedenti richiamati.
Nel caso concreto l’errore era riconoscibile: al tempo del conseguimento del diploma il voto era espresso in sessantesimi, e solo dalla riforma del 1998/1999 l’esame di Stato è valutato in centesimi. Una commissione di esperti avrebbe potuto rilevare ictu oculi l’incongruenza; e comunque, dopo il reclamo della candidata, il procedimento era ancora in corso e consentiva l’emenda in autotutela o la richiesta di chiarimenti. Analoga conclusione vale per l’errata indicazione dell’istituto di provenienza del titolo. L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza e accoglimento del ricorso originario.
Nota della Redazione
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