Carta docente: commissario ad acta per l’ottemperanza del giudicato sul capitale (TAR Sardegna n. 1087 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che abbia corrisposto le sole spese di lite e lasciato ineseguito il giudicato sul capitale riconosciuto dal giudice ordinario non può dirsi adempiente. L’inerzia sull’obbligo pecuniario integra la mancata ottemperanza e legittima la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente dell’ufficio. La nomina del commissario assorbe l’istanza di fissazione di una somma a titolo di astreintes. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 225/2024 del 20 settembre 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il giudice del lavoro aveva quantificato la somma in euro 500,00 per l’anno scolastico oggetto di causa, oltre rivalutazione e interessi legali e rifusione delle spese.
La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Il Ministero ha liquidato solo le spese legali in favore dei procuratori antistatari, lasciando ineseguito il capitale. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di inadempimento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato l’esistenza e l’attualità del giudicato, accertando che la sentenza del Tribunale di Oristano non è stata impugnata. Sulla base di questo presupposto ha esaminato l’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso in ottemperanza.
La difesa dell’amministrazione ha dichiarato in camera di consiglio di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però offrire indicazioni utili per una soluzione bonaria della controversia. L’adempimento parziale, limitato alle spese, non soddisfa quindi l’obbligo principale accertato dal giudice del lavoro.
Il TAR ha pertanto ritenuto integrata la mancata ottemperanza e ha accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita. La nomina del commissario, secondo il Collegio, consente di prescindere dall’ulteriore richiesta di fissazione di una somma a titolo di astreintes.
Quale commissario è stato designato il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, il Collegio non ha disposto alcun compenso commissariale.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, tenendo conto della serialità della causa, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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